Cassazione Civile, Ordinanza n. 31073/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno 2007, contestando l'aliquota applicata alla propria attività di promotore finanziario. Sosteneva che la normativa regionale toscana richiamata dall'ufficio non imponesse, per la sua attività, la maggiorazione dello 0,85% sull'aliquota del 4,40%, perché tale aliquota maggiorata riguardava altre attività riconducibili al codice Ateco 67 e non il promotore finanziario, che invece era soggetto all'aliquota ordinaria del 4,25%. Dinanzi alla Cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 5 della l. reg. Toscana n. 64/2006 e dell'allegato A, per avere la CTR esteso la maggiorazione a tutte le attività del codice 67 anziché solo a quelle già assoggettate al 4,40%; (2) violazione dell'art. 2 della l. reg. Toscana n. 43/2002 e degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR ritenuto che al promotore finanziario spettasse l'aliquota del 4,40%; (3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla individuazione dell'aliquota IRAP applicabile; (4) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, per non avere escluso le sanzioni nonostante l'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la disciplina regionale non avesse esteso ai promotori finanziari l'aliquota maggiorata del 4,40%, poiché le norme regionali del 2002 si riferivano solo a banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, mentre per il promotore finanziario restava applicabile l'aliquota ordinaria del 4,25% prevista in via generale dal d.lgs. n. 446/1997. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione sanzionatoria presupponeva la validità dell'atto impositivo principale. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 5 l. reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
La previsione di incremento delle aliquote IRAP non è stata interpretata come estesa in modo generalizzato ai promotori finanziari; il richiamo all'aliquota del 4,40% nella nota dell'allegato A non li comprendeva.
art. 2 l. reg. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43
La maggiorazione dell'aliquota IRAP al 4,40% riguardava solo i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997, cioè banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, non i promotori finanziari.
artt. 6 e 7 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individuano i soggetti per i quali la legge regionale aveva previsto l'aliquota maggiorata del 4,40%; il promotore finanziario non vi rientra automaticamente.
art. 16, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Costituisce la previsione generale dell'aliquota ordinaria IRAP del 4,25% per i soggetti non destinatari di maggiorazioni speciali.
art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La Regione ha esercitato la facoltà di maggiorazione dell'aliquota IRAP prevista da questa disposizione, ma solo per le categorie espressamente indicate.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Il motivo relativo alle sanzioni è stato dichiarato assorbito, perché la sua applicazione presupponeva la persistenza dell'atto impositivo principale.
art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
È richiamato per evidenziare che il promotore finanziario può operare come dipendente, agente o mandatario, con differenti possibili qualificazioni dell'attività ai fini IRAP.
È richiamato solo per rilevare che l'Agenzia intimata non aveva depositato e notificato controricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una legge regionale introduce o modifica aliquote IRAP, il giudice deve interpretarla in coerenza con i soggetti espressamente indicati dalla normativa statale di riferimento e non può estendere la maggiorazione a categorie non nominate.
- Se una categoria professionale non è espressamente inclusa tra i soggetti destinatari dell'aliquota maggiorata, si applica l'aliquota ordinaria prevista dalla disciplina generale, salvo una chiara e diversa previsione normativa.
- In materia IRAP, la qualificazione dell'attività del promotore finanziario non può essere automatica: occorre verificare concretamente la tipologia di rapporto e la presenza di autonoma organizzazione o di elementi riconducibili all'impresa o al lavoro autonomo.
- Un motivo relativo alle sanzioni tributarie fondato sull'obiettiva incertezza normativa resta assorbito se viene meno l'atto impositivo principale o se viene accolto il ricorso sull'an debeatur dell'imposta.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile quando non affronti in modo effettivo il nodo decisivo dell'individuazione dell'aliquota applicabile e si limiti a un richiamo normativo non risolutivo.
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