Cassazione Civile, Ordinanza n. 30928/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di maggiorazioni retributive relative anche alla mezz'ora destinata alla refezione, prevista dall'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria applicato al rapporto. La società datrice di lavoro si era opposta sostenendo che l'accordo sindacale del 9 maggio 2007, relativo ai 21 turni nello stabilimento di Catania, avesse derogato alla disciplina collettiva o comunque che il comportamento protratto del dipendente e la prassi aziendale avessero determinato la perdita del diritto o una rinuncia tacita alla relativa pretesa. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c., assumendo che l'inerzia prolungata e l'affidamento ingenerato nell'altra parte bastassero a produrre la perdita della situazione soggettiva anche senza una rinuncia tacita espressa o inequivoca. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato circostanze idonee a qualificare l'inerzia del lavoratore come abbandono della pretesa, tra cui la mancata rivendicazione individuale o collettiva e il fatto che per anni la maggiorazione non fosse stata conteggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, mentre i giudici di merito avevano correttamente escluso che la sola inerzia del lavoratore integrasse una rinuncia tacita o una perdita del diritto. Ha inoltre ribadito che il mero ritardo nell'esercizio di un diritto non equivale a rinuncia e può rilevare, semmai, ai fini della prescrizione, non dell'estinzione per comportamento concludente. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza d'appello era confermativa di quella di primo grado (doppia conforme) e perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato gli elementi fattuali rilevanti, motivando sulla irrilevanza della prassi aziendale e sulla correttezza dell'interpretazione del CCNL e dell'accordo del 2007. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 CCNL Metalmeccanici Industria
la mezz'ora destinata alla refezione rientra nel computo rilevante ai fini delle maggiorazioni retributive, secondo l'interpretazione accolta dai giudici di merito e confermata in cassazione
invocato dalla ricorrente in tema di correttezza e comportamento delle parti; la Corte afferma che la mera inerzia del lavoratore non integra di per sé rinuncia tacita né violazione dei principi di correttezza
richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto decisivo, perché la controversia riguardava l'estinzione del diritto e non il solo risarcimento del danno
richiamato dalla ricorrente ma non utilizzato come base per escludere il credito, essendo centrale il tema della rinuncia tacita e della prassi aziendale
la Corte ribadisce che la buona fede nell'esecuzione del rapporto non consente di attribuire alla sola inerzia del creditore un effetto abdicativo del diritto
la censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto sotto forma di violazione di legge; il vizio motivazionale è inoltre limitato nei casi di doppia conforme
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato e non può fondarsi sul vizio di motivazione se non sono indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La mera inerzia del titolare di un diritto, o il suo ritardo nell'esercizio, non sono sufficienti a integrare una rinuncia tacita: servono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di mantenere il diritto.
- L'affidamento del debitore nella mancata attivazione del creditore non estingue di per sé il diritto; in assenza di rinuncia tacita o modifica pattizia, il silenzio rileva semmai ai fini della prescrizione.
- Gli usi o le prassi aziendali possono operare solo in senso migliorativo rispetto alla disciplina legale o collettiva; non possono consolidare un trattamento peggiorativo per il lavoratore.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione incontra i limiti della doppia conforme e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto.
- La valutazione delle prove e l'individuazione degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni risultanza non accolta, purché dia conto degli elementi posti a base della decisione.
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