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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione nel periodo 1982-1987 aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata tempestiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive CEE che imponevano una adeguata remunerazione degli specializzandi. In appello la domanda era stata accolta solo in parte: la Corte territoriale aveva ritenuto interrotta la prescrizione per effetto di una richiesta di pagamento inviata nel 2002 alla Presidenza del Consiglio, ma aveva liquidato il danno in via equitativa prendendo a parametro l'art. 11 della L. 370/1999, riconoscendo però il ristoro soltanto per quattro anni di frequenza, dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1986. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame e violazione di legge per avere la Corte d'appello limitato il risarcimento a quattro anni, nonostante la formazione si fosse conclusa nel 1987; 2) violazione di legge per avere parametrato il risarcimento alla L. 370/1999 anziché al d.lgs. 257/1991; 3) violazione di legge per non avere computato gli interessi dalla data della costituzione in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo. Ha ribadito che, per i medici specializzandi anteriori al 1991, il quantum del risarcimento va individuato secondo l'assetto di adempimento parziale sostanziale realizzato dall'art. 11 della L. 370/1999 e non sulla base del d.lgs. 257/1991, che disciplina invece situazioni future a decorrere dall'anno accademico 1991/1992; ha inoltre confermato la correttezza del computo degli interessi dalla domanda, poiché la liquidazione era stata effettuata in via equitativa e all'attualità. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello, senza adeguata motivazione, aveva riconosciuto il risarcimento solo per quattro anni pur risultando dalla stessa sentenza che la specializzazione era durata fino al 1987, con un ulteriore periodo non remunerato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla durata del risarcimento e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per rideterminare il danno dovuto per l'intero periodo di formazione, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per la procedura camerale non partecipata e la proposta del relatore

  • D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    non applicabile ai medici specializzandi relativi a periodi anteriori al 1991, perché disciplina situazioni future e condizioni di frequenza diverse e più impegnative

  • L. n. 370 del 1999, art. 11

    costituisce l'aestimatio del danno e un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo applicabile anche ai soggetti non espressamente ricompresi nella norma

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    base procedurale della trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 11 L. n. 370 del 1999

    parametro per la liquidazione equitativa e attuale del risarcimento dovuto ai medici specializzandi ante 1991

Massime di principio

  • In tema di mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica, per i periodi anteriori all'anno accademico 1991/1992 il risarcimento va commisurato secondo il criterio legislativo di cui all'art. 11 della L. n. 370 del 1999, che vale come adempimento parziale sostanziale anche per i soggetti non nominativamente inclusi nella previsione.
  • Il d.lgs. n. 257 del 1991 non è utilizzabile come parametro di liquidazione per le situazioni pregresse, poiché regola solo le condizioni di frequenza dei corsi a regime per il futuro.
  • Se la formazione specialistica risulta essere durata più a lungo di quanto riconosciuto dal giudice di merito, il risarcimento deve coprire l'intero periodo di effettiva formazione; la limitazione temporale richiede una specifica e coerente motivazione.
  • Quando la liquidazione del danno è effettuata in via equitativa e all'attualità, gli interessi possono essere riconosciuti dalla domanda giudiziale o dalla costituzione in mora, secondo la struttura della liquidazione adottata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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