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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30927/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all'anno 2009, per complessivi euro 636,25 oltre sanzioni. La professionista aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento dell'opposizione, con declaratoria di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e di non debenza delle somme richieste, sul rilievo che il credito fosse prescritto in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995 e che non vi fosse stato occultamento doloso del debito. L'ente ha ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 2935 c.c. e della normativa sulla Gestione separata e sui termini di versamento dei contributi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente fatto decorrere la prescrizione dalla data del 16 giugno 2010, mentre il termine andava differito al 6 luglio 2010 in forza del D.P.C.M. 10 giugno 2010; l'ente ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui la contribuente, in regime dei minimi, sarebbe stata estranea agli studi di settore, poiché la proroga riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e non solo quelli concretamente assoggettati ad essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il precedente n. 10273/2021 e affermando che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha precisato che, nel caso concreto, il termine di versamento era differito al 6 luglio 2010 dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 10 giugno 2010, con conseguente erroneità della sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010. Ha inoltre escluso che la proroga fosse inapplicabile alla professionista per il solo fatto di essere in regime dei minimi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma per i contributi della Gestione separata il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Costituisce la base normativa della Gestione separata e dell'obbligo contributivo oggetto di causa.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Prevede il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    Stabilisce che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, d.P.R. 7 dicembre 2001

    Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sui versamenti contributivi e fiscali.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    Ha differito il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore; la lettera b) non rileva per la decorrenza della prescrizione perché prevede una maggiorazione dello 0,40% quale interesse corrispettivo.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Richiamato nel D.P.C.M. quale riferimento agli studi di settore.

  • art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007

    Richiamato per escludere che il regime dei minimi rendesse inapplicabile la proroga del termine di versamento.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine previsto per il versamento del contributo.
  • La base imponibile o il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è la produzione del reddito; la dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza e non condiziona la nascita del credito previdenziale.
  • Quando una disposizione speciale differisce il termine di pagamento dei contributi, tale differimento incide direttamente sul dies a quo della prescrizione.
  • Le proroghe dei termini di versamento previste per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore si applicano in base alla tipologia di attività, non solo all'effettivo assoggettamento concreto agli studi per effetto del regime fiscale adottato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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