Cassazione Civile, Ordinanza n. 30925/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente assunta con plurimi contratti a termine aveva ottenuto in appello la condanna del Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio e in relazione al servizio prestato negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2014/2015, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base all'anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di prescrizione del Ministero, ritenendo applicabile la prescrizione decennale perché la pretesa discendeva da un inadempimento contrattuale connesso al divieto di discriminazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 1218, 2043, 2947, 2948 e 2697 c.c., sostenendo che la domanda riguardava crediti lavorativi/retributivi e che, pertanto, doveva applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c. per i pagamenti periodici. La controparte non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che invochi il principio di non discriminazione per ottenere il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. La prescrizione decorre, per i crediti maturati in corso di rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, da tale cessazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999
richiamata come parametro normativo della non discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato; la Corte, però, ha ritenuto che la pretesa retributiva resti soggetta al regime prescrizionale dei crediti di lavoro.
Clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999
richiamata dal ricorrente, ma la decisione si è concentrata sul profilo della prescrizione del credito retributivo.
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel caso la Corte ha ricondotto la domanda all'ambito dei crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro.
richiamato nel ricorso; non è stato il fondamento decisivo della decisione, che ha invece valorizzato la natura di credito di lavoro della pretesa.
richiamato nel ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile, invece, la prescrizione quinquennale dei crediti periodici di cui all'art. 2948 c.c.
"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
è stata ritenuta la norma applicabile ai crediti retributivi rivendicati dal dipendente a termine, con prescrizione quinquennale.
richiamato nel ricorso tra le norme denunciate, senza che la decisione vi fondasse un diverso criterio di riparto dell'onere probatorio.
richiamato nel precedente di legittimità riportato in motivazione, quale base dell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che chieda il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato, invocando la non discriminazione nelle condizioni di impiego, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per i crediti periodici.
- La prescrizione dei crediti retributivi maturati durante il rapporto decorre dal giorno in cui ciascun credito sorge; per i crediti che maturano alla cessazione del rapporto, la decorrenza inizia dalla cessazione stessa.
- La qualificazione della pretesa come risarcitoria non esclude l'applicazione del termine prescrizionale proprio della natura sostanziale del credito fatto valere, quando si tratti in concreto di differenze retributive.
- Quando la controversia riguarda differenze di trattamento economico maturate nel tempo per prestazioni lavorative, il regime di prescrizione va individuato in base alla periodicità del credito e non sulla base della sola allegazione di un inadempimento contrattuale.
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