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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30929/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore dipendente, addetto a turni avvicendati presso uno stabilimento industriale, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di maggiorazioni retributive riferite anche alla mezz'ora di refezione retribuita prevista dall'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria. La società datrice di lavoro aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che l'accordo sindacale aziendale del 9 maggio 2007 sui 21 turni avrebbe inciso sul trattamento applicabile e, soprattutto, che il lungo mancato esercizio della pretesa da parte del dipendente e la prassi aziendale di non corrispondere tali maggiorazioni avrebbero determinato una perdita della situazione soggettiva o comunque una rinuncia tacita, fondata anche sull'affidamento in buona fede della società. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la perdita del diritto pur in presenza di inerzia prolungata e affidamento della controparte; (2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fossero stati considerati elementi idonei a qualificare l'inerzia del lavoratore come comportamento concludente e a fondare il legittimo affidamento datoriale nell'abbandono della pretesa, anche alla luce del fatto che le maggiorazioni non erano mai state conteggiate e che non vi erano state rivendicazioni individuali o collettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la rinuncia tacita richiede comportamenti concludenti univoci e che la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non bastano a estinguere la pretesa, potendo semmai rilevare sul piano della prescrizione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato sia perché la sentenza impugnata era una doppia conforme, sia perché i giudici di merito avevano già esaminato i fatti storici e le prove rilevanti, interpretando correttamente l'accordo sindacale del 2007 e ritenendo irrilevante la prassi aziendale contrastante con il CCNL. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma ritenuto non violato dalla condotta del lavoratore, poiché la mera inerzia non integra rinuncia tacita.

  • art. 1225 c.c.

    Citatо nel primo motivo, ma non valorizzato come norma decisiva dalla Corte, che ha escluso che l'inerzia del creditore produca effetti estintivi diversi dalla prescrizione o da una rinuncia inequivoca.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente ai fini di una perdita del diritto per inerzia o affidamento della controparte.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ribadito che non può desumersi da essa una rinuncia tacita del lavoratore in assenza di comportamenti univoci.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la denuncia di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove; ha inoltre richiamato i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra i limiti previsti dalla norma, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, evenienza qui esclusa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5, comma 8, CCNL Metalmeccanici Industria

    Norma collettiva di riferimento che prevede la mezz'ora di refezione come tempo rilevante ai fini del trattamento retributivo e delle maggiorazioni in contestazione.

Massime di principio

  • La rinuncia tacita a un diritto non può essere desunta dalla sola inerzia del titolare o dal ritardo nell'esercizio della pretesa: occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto.
  • L'inerzia protratta del creditore, anche se idonea a ingenerare affidamento nella controparte, non estingue di per sé il diritto e rileva semmai sul diverso piano della prescrizione, salvo che sia accompagnata da una chiara rinuncia o da una modifica pattizia della disciplina applicabile.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge; la censura è inammissibile quando mira in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sui vizi di motivazione incontra limiti stringenti e richiede la dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • Gli usi aziendali possono integrare o migliorare il trattamento collettivo, ma non sono idonei a consolidare una disciplina peggiorativa rispetto al contratto collettivo; la reiterata violazione di un diritto retributivo non genera un uso aziendale opponibile al lavoratore.
  • La tolleranza del creditore o il mancato esercizio pregresso di una pretesa non valgono, da soli, come acquiescenza o modifica del rapporto contrattuale, né consentono di presumere una volontà abdicativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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