Cassazione Civile, Ordinanza n. 23226/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, una società fu destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con recupero di maggiori Ires, per maggior reddito ritenuto esistente, e maggiori Iva, per più elevato volume d’affari. La CTP accolse il ricorso della contribuente; la CTR respinse l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorse per cassazione con quattro censure: 1) nullità della sentenza d’appello per assoluto difetto di motivazione, poiché la CTR avrebbe fondato il rigetto su un generico richiamo a una consulenza/perizia svolta nel parallelo procedimento penale senza illustrarne contenuti e ragioni; 2) violazione delle norme sull’onere della prova e sui termini di accertamento, sostenendo che l’Ufficio aveva prodotto documentazione attestante la trasmissione della notizia di reato; 3) violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR valorizzato la relazione del perito della Procura nel procedimento penale; 4) erronea esclusione del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973 e art. 20 d.lgs. 74/2000 in combinato con art. 331 c.p.p., perché la CTR aveva ritenuto necessario che la denuncia penale fosse presentata entro il termine ordinario di decadenza, mentre l’Ufficio assumeva sufficiente l’insorgere dell’obbligo di denuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente/inesistente, poiché priva dell’esposizione minima delle ragioni poste a fondamento della decisione e del contenuto delle risultanze peritali richiamate. Ha inoltre cassato la decisione perché la CTR aveva erroneamente subordinato il raddoppio dei termini alla effettiva e tempestiva presentazione della denuncia penale, mentre, per la disciplina applicabile ratione temporis, è sufficiente la ricorrenza di fatti che facciano sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., dovendo il giudice tributario verificare solo la sussistenza dei presupposti di tale obbligo e non l’esito o la concreta instaurazione del procedimento penale. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sua violazione è stata ritenuta rilevante per il difetto assoluto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza della motivazione minima determina nullità della sentenza.
Richiamato in relazione all’obbligo del giudice di pronunciarsi sui motivi di gravame.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove e il richiamo a elementi del procedimento penale.
La Corte ha osservato che la CTR non poteva fondare la decisione in modo generico sulle risultanze del parallelo giudizio penale, restando irrilevanti gli esiti del procedimento penale ai fini del raddoppio dei termini.
Richiamato in tema di onere della prova dei presupposti del raddoppio dei termini.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i periodi ratione temporis applicabili, il raddoppio dei termini presuppone l’obbligo di denuncia penale, non la sua effettiva e tempestiva presentazione.
Richiamato nel quadro dei reati tributari che possono far sorgere l’obbligo di denuncia.
È il parametro per individuare l’obbligo di denuncia penale; la sua insorgenza è sufficiente per il raddoppio dei termini.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in via sistematica per affermare che il raddoppio opera in presenza dell’obbligo di denuncia, non della denuncia effettiva.
art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006
Indicato quale intervento normativo che ha previsto il raddoppio dei termini nei testi applicabili ratione temporis.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla quando non consente di ricostruire il thema decidendum e le ragioni della decisione, perché si limita a richiami apodittici o a una adesione non argomentata a risultanze esterne o ad altra decisione.
- Per il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina applicabile prima della riforma del 2015, non è necessaria la prova della concreta e tempestiva presentazione della denuncia penale: è sufficiente che, in sede di verifica, emergano elementi tali da far sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dalla legge.
- Il giudice tributario deve verificare l’esistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, ma non può sostituirsi al giudice penale nell’accertamento della sussistenza del reato né attribuire rilievo decisivo agli esiti del procedimento penale, salvo uso pretestuoso o strumentale del raddoppio.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza dell’Amministrazione, deve contestare la mancanza dei presupposti che fanno sorgere l’obbligo di denuncia; non è decisivo dedurre la mancata instaurazione o l’esito del procedimento penale.
- La motivazione della decisione non può essere integrata da riferimenti generici a consulenze o atti di altri procedimenti se il contenuto decisivo di tali elementi non è esplicitato nella sentenza tributaria.
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