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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05681/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a carico di una società per l'anno d'imposta 2009, a seguito di verifica della Guardia di Finanza confluita in PVC. L'atto impositivo contestava, per quanto qui rileva, la mancata applicazione dell'IVA su operazioni di trasporto fluviale di persone svolte sul fiume Mincio e sui laghi di Mantova. La società aveva sostenuto che tali operazioni fossero esenti: in primo luogo come trasporto urbano ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. 633/1972, e inoltre come prestazioni inerenti alla visita di parchi ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 22, d.P.R. 633/1972, trattandosi di escursioni guidate nel parco naturale del Mincio. La CTR aveva però escluso l'esenzione IVA e la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'esenzione per trasporto urbano, assumendo che la CTR avesse confuso il concetto civilistico di trasporto con quello tributario; 2) violazione delle norme sull'esenzione per trasporto urbano e per prestazioni accessorie, lamentando che il giudice d'appello non avesse esaminato la contestazione dell'Ufficio secondo cui l'attività era un complesso servizio turistico-ricreativo e non mera attività di trasporto; 3) violazione della disciplina sull'esenzione per visite di parchi e del codice dei beni culturali, sostenendo che le escursioni guidate fluviali in area protetta rientrassero nell'art. 10, comma 1, n. 22, d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva distinto il trasporto civilistico dal trasporto urbano ai fini IVA e aveva comunque escluso in concreto la natura urbana del servizio per stagionalità, orari e finalità turistica; il secondo perché la parte non aveva interesse a dolersi dell'omesso esame di un ulteriore profilo di contestazione, essendo stata già esclusa in via assorbente l'applicabilità dell'esenzione per trasporto urbano. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 10, comma 1, n. 22, d.P.R. 633/1972, nel testo ratione temporis, riconosce l'esenzione solo alle prestazioni proprie di biblioteche, discoteche e simili e a quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, ma solo se rese da enti senza finalità di lucro e per prestazioni prive di scopo di lucro. La Corte ha quindi corretto la motivazione della CTR ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., confermando comunque il diniego dell'esenzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le norme agevolative in materia IVA sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Per verificare l'esenzione per trasporto urbano occorre guardare alla nozione tributaria di trasporto urbano e alla concreta modalità di svolgimento del servizio, senza confonderla con la nozione civilistica di contratto di trasporto.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o se censura un profilo non decisivo rispetto alla decisione già assunta su base assorbente.
  • L'esenzione IVA per le prestazioni inerenti alla visita di parchi e luoghi assimilati spetta, nel testo applicabile, solo a soggetti senza finalità di lucro e per prestazioni direttamente riconducibili alla finalità culturale o ambientale agevolata, non a società commerciali che organizzano servizi turistici remunerati.
  • Quando la decisione di merito raggiunge il risultato corretto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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