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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una beneficiaria di un progetto regionale denominato "I.So.La." conveniva la Regione Campania chiedendo il pagamento di un sussidio mensile di euro 500 per il mese di giugno 2009, sostenendo di aver partecipato alle attività formative previste dal progetto. In subordine chiedeva il medesimo importo a titolo risarcitorio oppure ai sensi dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La Regione eccepiva la prescrizione del diritto. Il Giudice di pace accoglieva la domanda secondo equità. In appello il Tribunale riformava la decisione, riteneva ammissibile l'appello perché la sentenza di equità del primo giudice era affetta da motivazione apparente in punto di prescrizione, applicava il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. al sussidio mensile e rigettava la domanda principale per prescrizione; dichiarava inoltre inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà, poiché l'azione contrattuale era stata proposta ma respinta per prescrizione. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: ha contestato che la prescrizione quinquennale fosse un principio regolatore della materia e ha sostenuto che il giudice di pace, decidendo secondo equità, avrebbe potuto adottare una soluzione diversa; ha denunciato la violazione del principio del giudice naturale e la sostituzione della decisione di equità con una decisione secondo diritto; ha infine lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa e la sua asserita fondatezza. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, confermando che l'appello era ammissibile per denuncia di un vizio di motivazione apparente, che il giudice di pace, pur decidendo secondo equità, non può pronunciare arbitrariamente né sottrarsi ai principi del procedimento e alla necessaria motivazione, che il credito aveva natura periodica e quindi era soggetto a prescrizione quinquennale, e che l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. è preclusa quando l'azione principale sia stata proposta ma respinta per prescrizione. Ricorso rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della resistente; disposto l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che aveva riformato la decisione del Giudice di pace e respinto la domanda della ricorrente. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del sussidio come prestazione mensile soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., ha giudicato ammissibile l'appello della Regione contro la sentenza resa secondo equità per motivazione apparente, e ha confermato l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa in ragione del carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c. quando esista un'azione tipica proposta ma estinta per prescrizione. Non essendosi difesa la Regione in cassazione, la Corte non ha regolato le spese; ha però dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 78 L. 388/2000

    norma richiamata come base della convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Campania per il progetto di inserimento sociale attraverso il lavoro.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    il giudizio di equità del giudice di pace non consente arbitrio e richiede una motivazione coerente con parametri verificabili; la decisione secondo equità resta vincolata a limiti legali e procedurali.

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di equità; la Corte non ne ricava un principio favorevole alla tesi della ricorrente.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    consente l'appello contro la sentenza di equità del giudice di pace quando si denunci la violazione di norme sul procedimento o dei principi regolatori della materia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal tribunale per qualificare il vizio denunciato; la Corte precisa che il vizio corretto era la motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente integra un vizio della sentenza per violazione di norma processuale e legittima l'appello avverso la decisione di equità.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    si applica alle prestazioni periodiche; nel caso il sussidio mensile è stato qualificato come prestazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in via alternativa per sostenere la prescrizione decennale; la Corte non lo applica perché ritiene periodica la prestazione.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme sulla sospensione della prescrizione, senza accoglimento della censura.

  • art. 2942 c.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme sulla sospensione della prescrizione, senza accoglimento della censura.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti/interruzione della prescrizione, senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione nell'impostazione del giudice di merito.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando l'azione tipica, esistente ab origine, sia stata proposta ma respinta per prescrizione.

  • art. 2042 c.c.

    conferma il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento e la sua inammissibilità se il danneggiato aveva a disposizione un'azione tipica poi estinta per prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato da versare in caso di rigetto.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giudice naturale, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie le censure relative alla motivazione e al giusto processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equità necessaria del giudice di pace la decisione non può essere arbitraria: anche quando il giudice decide secondo equità, deve rispettare i principi del procedimento e motivare in modo non apparente, rendendo percepibile il percorso argomentativo seguito.
  • La sentenza di equità del giudice di pace è appellabile quando venga denunciata una violazione di norme processuali o quando la motivazione sia solo apparente; in tal caso il giudice d'appello decide secondo diritto.
  • Ai fini della prescrizione, un emolumento previsto con cadenza mensile va qualificato come prestazione periodica e soggiace al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che non si misurino con la reale motivazione sono inammissibili o infondate.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e non è proponibile quando l'attore abbia avuto a disposizione un'azione tipica fondata su un titolo originario, anche se tale azione sia stata poi respinta per prescrizione.
  • La decisione secondo equità non esonera il giudice dalla verifica della natura del credito e dalla corretta individuazione del regime prescrizionale quando tale questione sia rilevante ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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