Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza. Tra i rilievi vi era, per quanto qui interessa, la contestazione dell'omessa applicazione dell'IVA su operazioni di trasporto fluviale di persone svolte sul fiume Mincio e sui laghi di Mantova. La società sosteneva che tali prestazioni dovessero essere esenti: con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 1678 e 1679 c.c. e degli artt. 1 e 8 L. n. 21/1992, assumendo che la sentenza regionale avesse sostanzialmente assimilato il trasporto civilistico al trasporto urbano fiscale; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 10, comma 1, n. 14, e 12 d.P.R. n. 633/1972 per mancato esame della contestazione dell'Ufficio secondo cui l'attività non sarebbe stata mera attività di trasporto ma servizio complesso turistico-ricreativo; con il terzo motivo invocava l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 22, d.P.R. n. 633/1972, richiamando anche il d.lgs. n. 42/2004 e l'art. 9 Cost., sostenendo che si trattasse di escursioni guidate fluviali in un parco naturale e quindi di prestazioni inerenti alla visita di parchi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva distinto il trasporto civilistico da quello urbano fiscale ed escluso in fatto la sussunzione della prestazione nella nozione di mobilità urbana per stagionalità, orari e finalità turistica; il secondo perché la contribuente non aveva interesse a dolersi del mancato esame di un ulteriore profilo di contestazione e, comunque, l'esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14, era stata negata per ragione autonoma e assorbente non censurata utilmente. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 10, comma 1, n. 22, d.P.R. n. 633/1972, in quanto norma agevolativa e di stretta interpretazione, si applica alle prestazioni proprie di enti senza scopo di lucro che perseguono finalità culturali, educative e di diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale, e non alle attività di una società commerciale o imprenditore. Ha quindi corretto la motivazione della sentenza d'appello ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., confermandone il dispositivo e condannando la ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori adempimenti di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione IVA per il trasporto urbano riguarda i trasporti effettuati nel territorio di un determinato Comune ovvero tra Comuni distanti non oltre 50 km; la Corte ha ribadito la distinzione tra nozione civilistica di trasporto e nozione fiscale di trasporto urbano, escludendo che la prestazione concreta rientrasse nell'agevolazione per la sua natura stagionale, turistica e non urbana.
art. 10, comma 1, n. 22, d.P.R. n. 633/1972
prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili
L'esenzione è norma agevolativa di stretta interpretazione e si applica solo alle prestazioni proprie di enti senza finalità di lucro, aventi scopo culturale, educativo e di diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale, e solo per prestazioni prive di scopo di lucro.
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
È richiamato per l'interpretazione letterale e sistematica della norma agevolativa, valorizzando il significato proprio delle parole e la connessione fra gli elementi dell'enunciato normativo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nozione civilistica di contratto di trasporto; la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo poiché la nozione civilistica va tenuta distinta da quella fiscale di trasporto urbano.
Citato dalla ricorrente insieme all'art. 1678 c.c. a sostegno della propria ricostruzione del trasporto; non è stato ritenuto idoneo a sovvertire la qualificazione tributaria della prestazione.
artt. 1 e 8 L. 15 gennaio 1992, n. 21
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del servizio di trasporto; la Corte li ha considerati non decisivi ai fini dell'esenzione IVA invocata.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato rilievo decisivo rispetto al diverso presupposto dell'esenzione per il trasporto urbano.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione per violazione di legge utilizzato per tutti e tre i motivi di ricorso.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
va corretta la motivazione
La Corte, pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 9 Cost.
Richiamato dalla ricorrente insieme al d.lgs. n. 42/2004 per sostenere la rilevanza paesaggistico-culturale delle escursioni; non è stato ritenuto sufficiente a integrare l'esenzione IVA.
Citato dalla ricorrente per qualificare il parco naturale come bene culturale/ambientale; la Corte ha escluso che ciò basti ad attrarre le prestazioni nel regime di esenzione invocato.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o aliquote IVA ridotte hanno natura agevolativa e, come tali, sono di stretta interpretazione: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Ai fini dell'esenzione per i trasporti urbani, la nozione fiscale va distinta da quella civilistica del contratto di trasporto e richiede la verifica concreta dei presupposti territoriali e funzionali previsti dalla legge tributaria.
- Quando la Corte di cassazione rileva che il motivo di ricorso non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile anche se la parte richiama norme astrattamente pertinenti.
- L'esenzione IVA per le prestazioni inerenti alla visita di musei, parchi e simili spetta solo alle prestazioni proprie di enti senza scopo di lucro che perseguono finalità culturali, educative o di diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale, non alle attività svolte da imprese commerciali o imprenditori a fine di lucro.
- La qualificazione di un servizio come attività complessa turistico-ricreativa può escludere la riconducibilità alla mera prestazione di trasporto esente, ove il trasferimento sia solo strumentale rispetto a un'offerta più ampia di servizi.
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