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Decreto legislativo

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Normativa italiana004G0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma definisce patrimonio culturale, tutela e valorizzazione, ripartendo funzioni tra Stato, regioni ed enti locali. Regola individuazione e dichiarazione dei beni culturali, catalogazione, vigilanza, autorizzazioni agli interventi, misure conservative e contributi pubblici. Alcuni contributi risultano sospesi nei periodi indicati da norme successive.

Codice dei beni culturali e del paesaggio: principi, tutela, valorizzazione e conservazione

Codice dei beni culturali e del paesaggio: principi, tutela, valorizzazione e conservazione

Il provvedimento disciplina la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico, definendo chiari principi di competenza tra Stato, regioni ed enti territoriali. Regola inoltre l’individuazione dei beni, i procedimenti di tutela, gli interventi consentiti o vietati e gli strumenti economici per la conservazione.

Principi generali e soggetti obbligati

La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione. La conservazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione sono compiti condivisi da Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni; i privati proprietari, possessori o detentori, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, devono garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

Nozione di patrimonio culturale, beni culturali e beni paesaggistici

Il patrimonio culturale comprende beni culturali e beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, nonché altre cose individuate dalla legge come testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree che esprimono valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge. I beni pubblici del patrimonio culturale sono destinati alla fruizione della collettività, nei limiti dell’uso istituzionale e delle esigenze di tutela.

Tutela e valorizzazione: contenuto e finalità

La tutela consiste nell’individuare, proteggere e conservare i beni del patrimonio culturale sulla base di un’adeguata attività conoscitiva. La valorizzazione mira a promuovere la conoscenza e la migliore fruizione pubblica dei beni, anche da parte delle persone con disabilità, e comprende anche interventi di conservazione; per il paesaggio include pure la riqualificazione di immobili e aree degradati o la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti. La valorizzazione deve sempre essere compatibile con la tutela e non pregiudicarne le esigenze.

Riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti territoriali

Le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero, che le esercita direttamente o può conferirle alle regioni tramite intese e coordinamento. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali cooperano con il Ministero; per i beni paesaggistici la tutela è esercitata da Stato e regioni secondo la parte terza del codice, garantendo un livello di governo unitario. In materia di valorizzazione, il codice fissa principi fondamentali e le regioni esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto di tali principi. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Beni culturali di interesse religioso e professionalità competenti

Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, le esigenze di culto sono regolate d’intesa con le rispettive autorità e nel rispetto delle intese o delle leggi applicabili. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione sono affidati, secondo competenza, a figure professionali qualificate: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori, collaboratori restauratori, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali e storici dell’arte.

Individuazione dei beni culturali e limiti temporali

Sono beni culturali, tra gli altri, gli immobili e mobili pubblici o appartenenti a enti senza fine di lucro con interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, oltre a raccolte museali, archivi e raccolte librarie pubbliche. Sono inoltre beni culturali, previa dichiarazione, beni privati con interesse particolarmente importante, archivi e raccolte librarie private di eccezionale interesse e beni di rilevanza eccezionale per la storia e l’identità collettiva. Alcune categorie sono escluse dalla disciplina quando opera ancora vivente l’autore o non siano trascorsi determinati termini: in generale 70 anni, ma 50 anni per le cose di eccezionale interesse ex lettera d-bis.

Cose soggette a specifiche disposizioni di tutela

Il codice assoggetta a regole speciali affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, studi d’artista, aree pubbliche, opere di autore vivente o recenti, architetture contemporanee di particolare valore, fotografie e audiovisivi oltre 25 anni, mezzi di trasporto oltre 75 anni, beni della storia della scienza e tecnica oltre 50 anni e vestigia della Prima guerra mondiale. Per tali cose restano possibili verifica e dichiarazione di interesse culturale se ne ricorrono i presupposti.

Verifica dell’interesse culturale e dichiarazione

Le cose immobili e mobili pubbliche o comunque rientranti nel comma 1 dell’articolo 10, se opera di autore non più vivente e risalenti a oltre 70 anni, sono sottoposte a verifica dell’interesse culturale. La verifica è svolta dal Ministero, d’ufficio o su richiesta, e deve concludersi entro 90 giorni; in caso di inerzia decide il direttore generale competente entro ulteriori 30 giorni. Se l’esito è negativo, il bene è escluso dalla disciplina; per i beni demaniali negativi può disporsi la sdemanializzazione e, in tal caso, il bene diviene liberamente alienabile.

La dichiarazione di interesse culturale accerta l’interesse richiesto per i beni privati o comunque per i beni indicati dall’articolo 10, comma 3, ed è adottata dal Ministero; per alcune categorie è competente l’organo centrale. Il procedimento è avviato dal soprintendente, con comunicazione al proprietario e, per complessi immobiliari, anche al comune e alla città metropolitana. La comunicazione produce effetti cautelari fino alla conclusione del procedimento. La dichiarazione è notificata al proprietario o detentore e, se il bene è soggetto a pubblicità immobiliare o mobiliare, è trascritta nei registri e vale anche verso i successivi aventi causa.

Ricorso amministrativo, catalogazione e vigilanza

Contro l’esito della verifica o la dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni dalla notifica; il ricorso sospende gli effetti del provvedimento impugnato, ma restano ferme le misure cautelari. Il Ministero decide entro 90 giorni.

Il Ministero, con il concorso di regioni ed enti territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le attività, secondo procedure fissate con decreto ministeriale e con integrazione delle banche dati pubbliche. I dati confluiscono nel catalogo nazionale; la consultazione delle dichiarazioni deve garantire sicurezza e riservatezza. La vigilanza spetta al Ministero, anche mediante intese con le regioni per i beni di loro appartenenza.

Ispezioni, divieti e autorizzazioni sugli interventi

I soprintendenti possono ispezionare i beni culturali con preavviso minimo di 5 giorni, salvo urgenza, per verificarne esistenza, stato di conservazione o custodia, nonché l’osservanza di prescrizioni di tutela indiretta. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o destinati a usi incompatibili; gli archivi pubblici e quelli privati dichiarati non possono essere smembrati.

Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale la rimozione o demolizione dei beni culturali, lo smembramento di collezioni, lo scarto di documenti e di materiali bibliografici nei casi previsti, il trasferimento di complessi organici di documentazione e, in generale, l’esecuzione di opere e lavori su beni culturali. Lo spostamento va denunciato preventivamente; per gli interventi edilizi l’autorizzazione si rilascia entro 120 giorni, con possibilità di sospensioni per richieste istruttorie o accertamenti tecnici. In conferenza di servizi l’assenso motivato del Ministero sostituisce l’autorizzazione; per i progetti soggetti a VIA il Ministero si esprime secondo la disciplina ambientale e può opporsi se il progetto è incompatibile con la tutela.

Misure urgenti e poteri cautelari

In assoluta urgenza sono ammessi interventi provvisori indispensabili a evitare danni, con immediata comunicazione alla soprintendenza e successivo invio del progetto definitivo. Il soprintendente può ordinare sospensioni di interventi abusivi o difformi e, anche prima della verifica o dichiarazione, può inibirli o sospenderli; in caso di lavori pubblici in aree di interesse archeologico può chiedere saggi preventivi a spese del committente.

Conservazione: prevenzione, manutenzione, restauro e formazione

La conservazione si realizza tramite studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La prevenzione riduce i rischi; la manutenzione assicura controllo e integrità del bene; il restauro mira all’integrità materiale e alla trasmissione dei valori culturali, comprendendo per gli immobili in zona sismica anche il miglioramento strutturale. Il Ministero definisce linee guida e norme tecniche. Gli interventi di manutenzione e restauro su beni mobili e superfici decorate sono eseguiti esclusivamente da restauratori di beni culturali; i profili degli operatori complementari, i criteri dell’insegnamento e l’accreditamento dei soggetti formativi sono disciplinati con decreti ministeriali e accordi in Conferenza Stato-regioni.

Obblighi conservativi e interventi imposti

Gli enti pubblici devono garantire sicurezza e conservazione dei beni di loro appartenenza; devono inoltre collocare i beni nel luogo di destinazione secondo le indicazioni del soprintendente e conservare e inventariare gli archivi storici. Anche i privati sono tenuti a conservare i beni culturali. Se necessario, il Ministero può imporre interventi conservativi o eseguirli direttamente: il soprintendente redige relazione tecnica, il proprietario può presentare osservazioni e un progetto, che viene approvato con eventuali prescrizioni; in caso di inadempienza o urgenza si procede direttamente. Gli oneri gravano in linea di principio sul proprietario, salvo concorso pubblico per interventi di particolare rilevanza o su beni a uso pubblico.

Contributi pubblici e agevolazioni economiche

Il Ministero può contribuire alla spesa per interventi volontari di conservazione fino alla metà dell’importo, o fino all’intero importo se gli interventi sono particolarmente rilevanti o riguardano beni a uso pubblico; analoga facoltà vale per gli archivi storici. Il contributo è erogato a lavori ultimati, con possibilità di acconti, e deve essere restituito se gli interventi non sono eseguiti correttamente. Sono previsti anche contributi in conto interessi sui mutui, fino al limite corrispondente a un tasso annuo del 6%.

Le norme segnalano una sospensione della concessione dei contributi ex articoli 35 e 37 disposta dal D.L. n. 95/2012 e successive modifiche per il periodo indicato nelle note richiamate, con effetti temporali legati al pagamento dei contributi già concessi e non ancora erogati alla data prevista.

Accessibilità al pubblico dei beni restaurati con denaro pubblico

I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi con concorso pubblico nella spesa, oppure beneficiari di contributi in conto interessi, devono essere resi accessibili al pubblico secondo accordi o convenzioni con il Ministero. Tali accordi fissano caso per caso i limiti temporali e le modalità di apertura, tenendo conto della tipologia dell’intervento e del valore artistico e storico del bene; sono trasmessi anche al comune e alla città metropolitana competenti.

Interventi sui beni dello Stato e degli enti territoriali

Per i beni culturali statali il Ministero provvede alle esigenze di conservazione anche se i beni sono in consegna o uso ad altre amministrazioni; salvo diverso accordo, progettazione ed esecuzione competono all’amministrazione interessata, fermo il potere autorizzatorio e di vigilanza del Ministero. Per i beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali le misure conservative sono adottate secondo le regole del codice, con coordinamento tra i soggetti pubblici competenti.

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