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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il restauro, consolidamento e adeguamento di un immobile storico. L'impresa appaltatrice aveva agito per il pagamento di riserve iscritte in corso d'opera e confermate nello stato finale, contestando in particolare l'addebito della penale per ritardo nella consegna. La Regione aveva resistito, chiedendo a sua volta la penale e il risarcimento di ulteriori danni, tra cui quelli da furti verificatisi in cantiere e da mancata utilizzazione dei locali. In appello la Corte territoriale aveva confermato in sostanza la debenza della penale e aveva riconosciuto anche un ulteriore danno da furti. In cassazione l'impresa ha proposto sette motivi: i primi cinque, esaminati congiuntamente, censuravano la legittimità dell'applicazione della penale per ritardo, sostenendo che le perizie di variante, rese necessarie da errori progettuali e fatti sopravvenuti, avessero mutato il programma dei lavori e imposto la fissazione di un nuovo termine, con conseguente insussistenza di un ritardo giuridicamente apprezzabile imputabile all'appaltatrice; inoltre si contestava il criterio di imputazione del ritardo, l'asserita irrilevanza del periodo intercorrente tra la prima proroga e la seconda variante e la mancata considerazione della richiesta di riduzione della penale. Il settimo motivo riguardava invece la prova del danno da furto, ritenuta dalla ricorrente insufficiente e viziata perché basata su fotografie e su una valutazione tecnica confermata dal consulente come testimone.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo erronea la soluzione della Corte d'appello sul punto centrale dell'applicazione della penale per ritardo. Ha affermato che, quando il committente richieda notevoli e importanti variazioni del progetto in corso d'opera, si verifica un mutamento dell'originario piano dei lavori che comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine pattuito per la consegna dell'opera. Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se, alla scadenza della prima proroga, il termine fosse ormai superato per effetto del comportamento della committente o per la successiva fissazione di un nuovo termine avvenuta a notevole distanza di tempo, senza sospensione dei lavori e senza che fosse stata individuata una soluzione coerente con la disciplina dell'appalto. La Cassazione ha inoltre escluso che potesse gravare sull'appaltatrice l'onere di sollecitare una sospensione dei lavori, richiamando il principio di continuità nell'esecuzione dell'appalto e il potere di sospensione riservato alla direzione lavori o al responsabile del procedimento. È stato quindi assorbito il sesto motivo sulla riduzione della penale. È stato invece rigettato il settimo motivo, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del danno da furti effettuata dal giudice di merito sulla base di riproduzioni fotografiche, perizia di parte e testimonianza del consulente, con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. La sentenza impugnata è stata dunque cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame della questione relativa alla penale e degli aspetti ad essa collegati.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, illogica o incomprensibile

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione ai vizi processuali e alla nullità della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione

  • art. 1218 c.c.

    invocato nei motivi relativi all'imputabilità del ritardo e all'inadempimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 1382 c.c.

    richiamato con riferimento alla clausola penale e alla sua applicabilità al ritardo

  • art. 134 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato per sostenere che le perizie di variante prima dell'approvazione fossero inefficaci

  • art. 10 d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    richiamato nella disciplina dell'appalto pubblico e della penale

  • art. 33, comma 1, d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    utilizzato dalla Corte territoriale per escludere la decadenza dalle riserve

  • art. 1384 c.c.

    richiamato per la richiesta di riduzione giudiziale della penale manifestamente eccessiva

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della penale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova del danno da furto

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale e sui vizi processuali

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale e sui vizi processuali

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale e sui vizi processuali

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale e sulla dedotta necessità di una c.t.u.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per giustificare la liquidazione equitativa del danno quando la prova precisa dell'ammontare è impossibile

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la richiesta da parte del committente di notevoli e importanti variazioni del progetto in corso d'opera può determinare un mutamento dell'originario piano dei lavori tale da sostituire consensualmente il regolamento contrattuale e far venir meno il termine originariamente pattuito per l'ultimazione dell'opera.
  • Quando una variante sostanziale incide sul programma dei lavori e la nuova scadenza viene fissata a notevole distanza dalla precedente, il giudice deve verificare se il ritardo possa ancora essere imputato all'appaltatore oppure se il nuovo termine sia incompatibile con l'applicazione della penale calcolata sulla base del termine originario o della sola precedente proroga.
  • L'appaltatore non può unilateralmente sospendere o rallentare i lavori per effetto di sopravvenute esigenze progettuali, poiché il potere di sospensione è rimesso alla direzione lavori o al responsabile del procedimento; tuttavia non gli può essere addossato l'onere di provocare una sospensione nell'interesse della committente quando le nuove lavorazioni sono indispensabili al completamento dell'opera.
  • La penale per ritardo presuppone un ritardo giuridicamente apprezzabile e imputabile al debitore; se il ritardo dipende anche da varianti imposte dal committente o da fatti sopravvenuti non imputabili all'appaltatore, occorre una valutazione causale concreta e non meramente formale.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è legittima quando il danno è certo ma non è possibile provarne esattamente l'ammontare per la perdita degli originali o per l'insufficienza della documentazione disponibile; in tale caso fotografie, perizia di parte e testimonianza del tecnico possono concorrere validamente alla prova del fatto dannoso e alla stima del suo valore.
  • La perizia giurata di parte non ha di per sé efficacia probatoria piena, ma può assumere valore indiziario e, se le circostanze tecniche accertate dal consulente sono confermate in giudizio mediante testimonianza, il giudice può fondare su di esse il proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàNesso di causalità

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