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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di retrocessione di immobili già espropriati, situati in Roma, per i quali il Tribunale aveva disposto la retrocessione agli originari attori al prezzo complessivo di euro 3.371.040,00. In appello, la Corte territoriale, a seguito di nuova c.t.u. e tenendo conto che nelle more una porzione dell'immobile era stata alienata a terzi, ha dichiarato l'avvenuta alienazione di quel locale, ha ridotto il compendio residuo oggetto di retrocessione e ha rideterminato il prezzo in euro 2.336.644,00, con riferimento al valore dell'immobile alla data della sentenza di primo grado. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 63 della legge n. 2359/1865, in relazione agli artt. 336 e 351 c.p.c., sostenendo che il prezzo della retrocessione dovesse essere determinato con riferimento al momento della pronuncia costitutiva di retrocessione, coincidente con la sentenza d'appello e non con quella di primo grado, anche perché il bene aveva mutato consistenza nelle more del giudizio per effetto della vendita di una porzione a terzi. Roma Capitale ha resistito sostenendo che sul punto si fosse formato giudicato interno e che correttamente il prezzo fosse stato riferito alla data della decisione di primo grado. La Cassazione ha accolto il motivo: ha respinto l'eccezione di giudicato interno, ricordando che il giudicato non si forma sul solo fatto ma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto; ha ribadito che la retrocessione dei beni espropriati realizza un nuovo trasferimento con efficacia ex nunc mediante sentenza costitutiva, sicché il prezzo va determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione; ha precisato che, nei rapporti tra primo e secondo grado, la sentenza d'appello sostituisce quella di primo grado; ha quindi ritenuto corretto assumere il valore più prossimo al passaggio in giudicato della sentenza d'appello, pari a euro 1.967.747,00, e ha deciso nel merito rideterminando il prezzo in tale importo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando il prezzo della retrocessione dell'immobile in euro 1.967.747,00. Ha inoltre condannato Roma Capitale a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai difensori antistatari dei ricorrenti e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 60 e 63 L. n. 2359/1865

    sono interpretati nel senso che il prezzo della retrocessione dei beni espropriati va determinato con riferimento al momento della pronuncia costitutiva di retrocessione

  • artt. 336 e 351 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della sostituzione della sentenza di primo grado con quella d'appello

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nella retrocessione di beni espropriati il prezzo deve essere determinato avendo riguardo al momento della pronuncia costitutiva di retrocessione, perché solo tale sentenza realizza il nuovo trasferimento di proprietà con efficacia ex nunc.
  • Nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la decisione di appello sostituisce quella di primo grado, salvo le ipotesi in cui l'appello sia definito in rito senza esame del merito.
  • Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se il motivo di appello investe uno degli elementi della statuizione, si riapre la cognizione sull'intera questione.
  • Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • Nel determinare il prezzo della retrocessione, il riferimento deve essere al valore del bene più prossimo al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva, specie se nelle more sono intervenute modificazioni della consistenza del compendio immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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