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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25897/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

I ricorrenti impugnavano due avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per gli anni 2014 e 2015. Gli atti erano stati emessi dopo una verifica della ditta individuale: il titolare raccoglieva scommesse in Italia per conto di una società maltese, senza le concessioni, autorizzazioni o licenze prescritte e senza collegamento al totalizzatore nazionale. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva rigettato l’appello; contro quest’ultima decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi. I ricorrenti contestavano, in primo luogo, il ricorso al metodo induttivo per determinare la base imponibile, l’aliquota applicata e la mancata considerazione di reports e documenti contabili, invocando anche l’assolvimento dell’imposta e la violazione dei principi costituzionali. Contestavano inoltre l’applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 quanto all’onere della prova. Con ulteriori motivi negavano i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell’imposta, invocando la Convenzione OCSE, il divieto di doppia imposizione, la disciplina dell’imposta unica e le modifiche introdotte dalle leggi di stabilità del 2015 e del 2016. Sostenevano altresì che l’incertezza normativa escludesse le sanzioni e denunciavano la violazione del contraddittorio, dell’imparzialità e della terzietà dell’ufficio che aveva verificato e accertato. Infine chiedevano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulle norme nazionali in materia di giochi e scommesse e sulla cosiddetta emersione fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il metodo induttivo per gli anni 2014 e 2015, poiché la raccolta era irregolare, non transitava dal totalizzatore nazionale e non era stata ricostruita una base imponibile effettiva; le contestazioni sulla documentazione erano generiche e la richiesta di rivalutarla investiva il merito. Ha dichiarato infondato il motivo sull’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992: la disposizione è sostanziale, non retroattiva, e non si applica a un giudizio iniziato prima della sua entrata in vigore. Ha respinto i motivi sui presupposti dell’imposta richiamando l’orientamento consolidato secondo cui sono soggetti all’imposta sia il titolare della ricevitoria sia il bookmaker estero per cui opera, l’imposta riguarda la raccolta effettuata in Italia e non ha natura sanzionatoria né armonizzata; la disciplina di emersione non ha eliminato il presupposto tributario. Ha respinto la censura sulle sanzioni perché, per le annualità in contestazione, successive alla disciplina interpretativa del 2010, non sussisteva l’invocata obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva. Ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio: per un tributo non armonizzato non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una previsione specifica, e nel caso concreto il contraddittorio si era comunque svolto. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo esaustiva la precedente pronuncia europea richiamata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione, liquidate in euro 4.300, oltre alle spese di prenotazione a debito, al pagamento di ulteriori euro 4.300 a titolo di responsabilità aggravata e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011

    per gli anni d’imposta antecedenti al 2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota «massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»

    Per le annualità anteriori al 2016, quando la base imponibile relativa a una raccolta irregolare non è ricostruibile, l’imposta è determinata induttivamente sulla base della raccolta media provinciale risultante dal totalizzatore nazionale, applicando l’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.

  • art. 1, comma 945, l. n. 208/2015

    per i soggetti che svolgono un’attività verificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pur svolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite al totalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base di elementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazione dell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimo previsto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Il sistema ordinario di tassazione si applica anche all’attività irregolare quando l’effettivo ammontare delle giocate è ricostruibile sulla base di elementi documentali.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014

    per gli anni d’imposta dal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014.

    Per le annualità dal 2016, nei casi previsti dalla disposizione, l’imponibile forfetario è pari al triplo della media provinciale della raccolta dell’anno precedente e l’imposta si calcola con l’aliquota massima stabilita dalla legge.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione richiamata (art. 7, comma 5 bis, della l. n546 del 1992) ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi successivi al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato in materia di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversa decorrenza

    La norma sull’onere della prova nel processo tributario è di natura sostanziale e si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, non retroattivamente ai procedimenti già pendenti.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

    La disposizione, come chiarita dall’intervento interpretativo del 2010, consente di individuare quale soggetto passivo anche il bookmaker estero che gestisce scommesse tramite una ricevitoria in Italia senza concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

    La disposizione interpretativa del 2010 ha chiarito, orientandola nel senso affermativo, la soggettività passiva del bookmaker estero che operi in Italia tramite ricevitoria.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi anni d’imposta (dal 2015 al 2019) successivi al 2011.

    L’esimente per obiettiva incertezza normativa può operare, quanto alla soggettività passiva del bookmaker estero, solo fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010; non è invocabile per annualità successive.

  • art. 6, comma 2, l. n. 212/2000

    il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto; con la conseguenza che, fuori dal terreno dei tributi armonizzati, l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

    Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l’obbligo ricorre solo quando una specifica disposizione lo prevede.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    I ricorrenti vanno, altresì, condannati, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

    La Corte ha applicato la responsabilità aggravata, condannando i ricorrenti al pagamento delle somme indicate in dispositivo.

  • art. 267 TFUE

    Peraltro, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa.

    La Corte ha escluso il rinvio pregiudiziale perché la precedente pronuncia della CGUE aveva già fornito una risposta esaustiva e completa sulle questioni rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per le annualità anteriori al 2016, se l’attività di raccolta delle scommesse è irregolare e la base imponibile effettiva non è ricostruibile, l’Amministrazione può determinare induttivamente l’imposta sulla base della raccolta media provinciale rilevata dal totalizzatore nazionale, applicando l’aliquota massima prevista per la tipologia di scommessa.
  • Se, anche in presenza di attività irregolare, l’effettivo ammontare delle giocate è ricostruibile tramite elementi documentali, l’imponibile va determinato secondo il sistema ordinario e non in via forfetaria o induttiva.
  • La contestazione in cassazione del mancato esame di documenti deve indicare con la necessaria specificità i documenti rilevanti e confrontarsi con la motivazione impugnata; la richiesta di una nuova valutazione della documentazione è una censura di merito.
  • L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi tributari iniziati prima della sua entrata in vigore.
  • L’imposta unica sulle scommesse può gravare sia sul gestore della ricevitoria sia sul bookmaker estero per conto del quale opera la ricevitoria; la raccolta effettuata in Italia rileva indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’operatore e l’imposta non ha natura sanzionatoria.
  • Per la soggettività passiva del bookmaker estero, l’obiettiva incertezza normativa che può giustificare l’esimente sanzionatoria è limitata al periodo anteriore all’entrata in vigore della disposizione interpretativa del 2010.
  • Per i tributi non armonizzati, in assenza di una specifica disposizione, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporti l’invalidità dell’atto.
  • Non occorre disporre un nuovo rinvio pregiudiziale quando la Corte di giustizia ha già risolto in modo esaustivo e completo la questione interpretativa rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattuale

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