Cassazione Civile, Ordinanza n. 09774/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni d'imposta dal 1998 al 2007, deducendo di non essere soggetto al tributo per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva ritenuto tardive alcune istanze e aveva respinto le altre nel merito; la CTR aveva confermato il rigetto, valorizzando il fatto che il contribuente fosse partecipe e principale responsabile di un'associazione professionale e svolgesse anche altra attività di lavoro autonomo con ulteriori compensi, attività per la quale avrebbe comunque fruito della struttura organizzativa dell'associazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente presunto la disponibilità di un'autonoma organizzazione anche per l'attività separata, nonostante l'assenza di dipendenti propri e la modestia dei beni strumentali; il secondo per nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione alla ritenuta rilevanza della struttura dell'associazione professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la CTR aveva effettivamente esplicitato le ragioni del decisum, cioè la presunzione che il professionista si avvalesse della struttura organizzativa dell'associazione professionale anche per l'attività autonoma svolta individualmente. Ha poi ritenuto infondato il motivo di merito sull'IRAP, osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale; ha inoltre ribadito che, nel caso di attività svolta all'interno di una struttura organizzata da altri o di adesione a un'associazione professionale, il contribuente deve provare la separatezza e l'assenza di benefici organizzativi per ciascun anno d'imposta e per ciascuna attività. La sentenza d'appello è stata considerata conforme ai principi applicabili, mentre le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
definisce il presupposto dell'IRAP; l'autonoma organizzazione è requisito rilevante per l'assoggettamento del professionista all'imposta.
individua i soggetti passivi dell'IRAP tra gli esercenti arti e professioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente il ricorso per nullità della sentenza, anche per motivazione apparente.
la mancanza della motivazione, nei casi estremi di assenza assoluta o motivazione meramente apparente, determina nullità della sentenza.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario richiede l'esposizione concisa dei motivi della decisione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012
richiamato quale riforma applicabile al nuovo testo dell'art. 360 c.p.c.
richiamato per delimitare i redditi di lavoro autonomo rilevanti ai fini IRAP.
art. 49, comma 2, lett. a), TUIR
richiamato per il coordinamento con la disciplina dei compensi di talune attività professionali.
art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR
richiamato per l'inclusione di taluni redditi tra quelli assimilati al lavoro dipendente.
richiamato implicitamente sul riparto dell'onere della prova, gravante sul contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto o è talmente incomprensibile/contraddittoria da non consentire di percepire le ragioni della decisione; non è sufficiente un mero difetto di sufficienza argomentativa.
- In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
- Nel giudizio di rimborso IRAP l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente, che deve riferire la prova ai singoli anni d'imposta contestati.
- Se il professionista opera all'interno di una struttura organizzata da altri o di un'associazione professionale, non basta allegare lo svolgimento di un'attività distinta: occorre dimostrare di non aver tratto benefici organizzativi dalla struttura comune e, se del caso, di poter scorporare i relativi compensi.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su presunzioni e su un accertamento coerente con i criteri di legge e di giurisprudenza, le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
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