Cassazione Civile, Ordinanza n. 23887/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un operaio forestale dell'Agenzia regionale a percepire l'indennità chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di settore per i percorsi di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il centro per l'impiego e il luogo di lavoro/centro operativo. Il lavoratore aveva dedotto che, in base all'art. 23 del CIRL applicabile agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia, il centro di raccolta dovesse coincidere con il Comune di assunzione e residenza o comunque con il centro per l'impiego più vicino alla residenza; sosteneva inoltre che l'Agenzia avesse unilateralmente spostato il centro di raccolta. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto e condannato l'Agenzia al pagamento di una somma a titolo di indennità. In Cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio iura novit curia, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato l'applicabilità della contrattazione collettiva privata; (2) falsa applicazione dell'art. 54 CCNL e dell'art. 1362 c.c., nonché violazione degli artt. 117 Cost. e 1, 2, 3 d.lgs. 165/2001, perché il rapporto sarebbe pubblico e soggetto alla disciplina del pubblico impiego; (3) violazione degli artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, per l'asserita incompatibilità della indennità chilometrica con la contrattazione collettiva di diritto pubblico; (4) violazione dell'art. 6 d.lgs. 78/2010, della legge 196/2009 e delle preleggi, assumendo che la norma avesse reso inefficaci le clausole contrattuali sul rimborso chilometrico. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la disciplina speciale regionale e nazionale consente l'applicazione del contratto collettivo di diritto privato agli operai forestali assunti con contratto di diritto privato, anche se dipendenti di un ente pubblico non economico, e che tale applicazione comprende anche il trattamento economico relativo al rimborso chilometrico. Ha inoltre escluso che l'art. 6 d.l. 78/2010 operi in modo diretto sulle regioni e che, in ogni caso, la censura fosse sufficiente a dimostrare l'inefficacia della clausola contrattuale invocata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia regionale. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità chilometrica e ha ribadito che, per il personale operaio forestale assunto con contratto di diritto privato da una pubblica amministrazione, la contrattazione collettiva del settore privatistico può operare anche quanto al trattamento economico, ivi compreso il rimborso chilometrico. La Corte ha ritenuto corretto il richiamo della Corte d'appello alla legge regionale pugliese e alla giurisprudenza già formatasi in materia, escludendo altresì che la disposizione del d.l. 78/2010 invocata dal ricorrente potesse incidere direttamente sul rapporto in esame. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto"
il giudice di merito può applicare d'ufficio la corretta disciplina giuridica, individuando la fonte normativa pertinente, senza incorrere in vizio di motivazione se la decisione indica la base normativa seguita.
richiamato per escludere che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione assente o apparente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia.
art. 23 C.I.R.L. vigente per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agraria della Regione Puglia
disciplina il diritto all'indennità chilometrica e la determinazione del centro di raccolta ai fini del calcolo del rimborso.
art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010
la Corte lo richiama come fonte contrattuale di settore da interpretare insieme agli accordi regionali, secondo la finalità di ridurre il disagio del lavoratore e salvaguardare l'economicità aziendale.
invocato per l'interpretazione dei contratti collettivi; la Corte non ne ravvisa una falsa applicazione, aderendo a una lettura sistematica e teleologica delle clausole contrattuali.
artt. 117, comma 2, lett. l), Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la riserva statale in materia di ordinamento civile; la Corte esclude che ciò impedisca l'applicazione della contrattazione collettiva privata prevista da una legge speciale.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 165/2001
invocati per affermare la natura pubblica del rapporto; la Corte ribadisce che la disciplina speciale degli operai forestali consente l'uso di contratti collettivi privatistici senza mutare la natura pubblica del rapporto.
artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001
richiamati per contestare l'uso della contrattazione collettiva privatistica; la Corte osserva che la disciplina speciale del settore forestale costituisce deroga compatibile con il sistema del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010
"Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale"
fonte decisiva per l'applicazione al personale operaio dell'Agenzia del CCNL privatistico di settore, anche quanto al trattamento economico.
art. 7-bis d.l. n. 120 del 2021, conv. in l. n. 155 del 2021
conferma a livello nazionale la possibilità di applicare ai lavoratori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche i relativi contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali.
art. 32 l.r. Puglia n. 45 del 2012
pur avendo abrogato il comma 3 dell'art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, non esclude l'applicazione dei contratti collettivi privatistici, poiché prevede una procedura di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali dei contratti già applicati.
art. 23 l.r. Puglia n. 36 del 2017
reintroduce espressamente l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore al personale forestale/agricolo dell'Agenzia.
art. 6, comma 12, d.l. n. 78 del 2010
"gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive"
la Corte esclude che la norma sia automaticamente applicabile alle regioni e agli enti regionali in modo diretto; per questi opera come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come vincolo immediatamente ostativo.
art. 6, comma 20, d.l. n. 78 del 2010
stabilisce che le disposizioni dell'art. 6 non si applicano in via diretta alle regioni e agli enti del SSN, ma valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
richiamato per rinviare alla motivazione di altra decisione di legittimità già conforme.
Massime di principio
- Per il personale operaio forestale assunto con contratto di diritto privato da una pubblica amministrazione, la natura pubblica dell'ente datore di lavoro non esclude di per sé l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica prevista da una legge speciale.
- Quando una legge regionale o speciale richiama espressamente un determinato CCNL di settore per il personale operaio forestale, tale richiamo opera anche sul trattamento economico correlato alle modalità di spostamento e di rimborso chilometrico, se rientrante nel trattamento previsto dal contratto.
- L'interpretazione delle clausole collettive sul centro di raccolta e sull'indennità chilometrica deve essere compiuta in modo sistematico e teleologico, valorizzando la finalità di ridurre il disagio del lavoratore e di mantenere l'economicità organizzativa del servizio.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza individua la fonte normativa applicata e spiega, sia pure sinteticamente, il percorso argomentativo seguito.
- Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica non si applicano automaticamente e in via diretta alle regioni e agli enti regionali quando la legge ne preveda solo la valenza di principi di coordinamento della finanza pubblica.
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