Cassazione Civile, Ordinanza n. 23847/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento dell'indennità fissa prevista dall'art. 11, comma 3, della L. 374/1991 in favore di un Giudice di Pace, per i periodi feriali dal 2001 al 2015, in misura non percepita o percepita solo in parte. In primo grado l'opposizione proposta dal Ministero era stata respinta, con affermazione della prescrizione decennale e riconoscimento del diritto all'indennità salvo i casi di congedo, malattia o assenza. In appello il Tribunale aveva ritenuto che il magistrato onorario fosse stato continuativamente in servizio anche nei periodi feriali, con effettivo svolgimento delle funzioni e presenza in ufficio in alcuni giorni; quanto alla prescrizione, aveva ritenuto decorrere il termine in corso di rapporto e, pur applicando il termine decennale, aveva ridotto l'importo per effetto della prescrizione maturata in parte, liquidando euro 3.522,34. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., sostenendo che il credito avesse natura continuativa e fosse soggetto a prescrizione quinquennale per i ratei periodici; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 11, comma 3, L. 374/1991, sostenendo che l'indennità spetti solo in presenza di effettivo servizio secondo le turnazioni, e che il Tribunale avesse erroneamente equiparato il servizio effettivo al servizio ininterrotto, senza verificare la concreta inclusione del magistrato nelle tabelle di turnazione feriale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto non censurabile l'accertamento di merito del Tribunale sulla sussistenza dell'effettivo servizio durante i periodi feriali, osservando che tale accertamento sostanzialmente integrava i presupposti di fatto richiesti dalla disciplina applicabile; ha invece affermato che il credito per l'indennità feriale ha natura periodica e continuativa, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., e non della prescrizione ordinaria decennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, L. 374/1991
l'indennità feriale del Giudice di Pace è dovuta in relazione all'effettivo servizio; la Corte non ritiene che il Tribunale abbia violato la norma nel ritenere provato lo svolgimento dell'attività nei periodi feriali.
art. 2948 n. 4 c.c.
si applica la prescrizione quinquennale ai crediti che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; l'indennità in esame ha natura periodica e continua a maturare nel tempo.
art. 2946 c.c.
la prescrizione ordinaria decennale non è applicabile al credito per l'indennità feriale, che rientra invece nell'art. 2948 n. 4 c.c.
art. 360 n. 3 c.p.c.
i motivi sono stati formulati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 91 e 92 r.d. n. 12 del 1941
sono richiamati per individuare gli affari sottratti alla disciplina della legge n. 742/1969 e quindi rilevanti ai fini dell'effettivo servizio del magistrato onorario.
legge 7 ottobre 1969, n. 742
la disciplina della sospensione feriale è richiamata per delimitare i casi in cui l'attività del magistrato onorario si considera effettivo servizio durante il periodo feriale.
Massime di principio
- Il credito avente ad oggetto un'emolumento corrisposto con cadenza periodica, la cui spettanza dipende dal verificarsi reiterato di una prestazione di servizio, rientra nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., anche se la sua maturazione è collegata a un rapporto di durata.
- Per stabilire la spettanza dell'indennità dovuta al magistrato onorario nei periodi feriali occorre verificare l'effettivo servizio reso secondo la disciplina organizzativa dell'ufficio; tuttavia, una volta accertato in fatto lo svolgimento continuativo dell'attività, la censura che miri solo a una diversa ricostruzione del merito è inammissibile in cassazione.
- Ai fini prescrizionali, la natura del credito non muta per il solo fatto che la prestazione sia connessa a un periodo feriale: se il diritto sorge in modo periodico e senza necessità di particolari accertamenti, opera la prescrizione breve.
- Quando la Corte di merito accerta in modo congruo la sussistenza dei presupposti di fatto del diritto azionato, la Corte di cassazione può intervenire soltanto sulla corretta qualificazione giuridica del credito e sul regime di prescrizione applicabile.
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