Cassazione Civile, Ordinanza n. 23841/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente addetto al magazzino veniva licenziato per giusta causa per avere, secondo il datore di lavoro, caricato bancali EPAL e "a perdere" in numero superiore rispetto a quelli effettivamente consegnati, con un differenziale complessivo indicato in 149. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, reputando le condotte provate solo in parte e di rilievo disciplinare non tale da giustificare il licenziamento, al più sanzionabili con multa. La corte d'appello, invece, riformava la decisione e respingeva le domande del lavoratore, valorizzando relazione interna, atti di indagine penale e dichiarazioni testimoniali, ritenendo provate alcune delle condotte contestate, non tardiva la contestazione e non tardiva neppure la sanzione. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la corte territoriale fondato l'accertamento su presunzioni senza verificare gravità, precisione e concordanza; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per non avere disposto d'ufficio l'acquisizione di videoregistrazioni asseritamente decisive; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 L. n. 604/1966, sostenendo che la corte aveva impropriamente posto a carico del lavoratore la prova di un fatto impeditivo (la cd. restituzione differita) anziché a carico del datore la prova della sua assenza; 4) violazione dell'art. 2106 c.c. per errata valutazione della proporzionalità tra addebito e sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, osservando che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento degli elementi istruttori. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello, che aveva fondato l'accertamento su plurimi elementi probatori e aveva spiegato perché non era necessario acquisire ulteriori videoregistrazioni. Quanto all'onere della prova, la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce il peso probatorio alla parte sbagliata, non quando si contestano le valutazioni delle prove. Infine, ha confermato la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva, rimessa al giudice di merito e adeguatamente motivata in ragione della reiterazione della condotta e della lesione del vincolo fiduciario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La prova per presunzioni è consentita quando dal fatto noto sia desumibile quello ignoto secondo un giudizio di probabilità, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione resta al giudice di merito.
Non occorre un legame di necessità assoluta tra fatto noto e fatto ignoto; è sufficiente una inferenza univoca fondata su probabilità e sugli indizi dotati dei requisiti legali.
I poteri istruttori officiosi non impongono l'acquisizione di ogni prova astrattamente utile; la loro mancata attivazione è censurabile solo se incide su un punto decisivo e priva di fondamento la ratio decidendi.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori in appello è rilevante solo se la prova non acquisita avrebbe potuto invalidare con certezza le altre risultanze poste a base della decisione.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
Nel giudizio sul licenziamento disciplinare l'onere della prova segue la ripartizione tra fatto costitutivo del potere datoriale e fatti impeditivi, ma non può essere confuso con la valutazione delle prove.
La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all'infrazione è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica o mancante.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la Cassazione controlla solo la corretta applicazione delle regole di diritto e la congruità logica della motivazione nei limiti del vizio denunciabile.
- La prova per presunzioni è legittima quando il giudice di merito valorizzi elementi indiziari ritenuti, con motivazione adeguata, gravi, precisi e concordanti; non è richiesto un nesso causale di certezza assoluta tra fatto noto e fatto ignoto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato, non quando una parte contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono doverosi in ogni caso: la loro omissione è censurabile soltanto se la prova non assunta avrebbe potuto sovvertire con certezza il fondamento della decisione.
- Nel licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità dell'addebito e della proporzionalità della sanzione è riservata al giudice di merito e può tenere conto non solo del danno patrimoniale, ma anche della reiterazione della condotta e della compromissione del vincolo fiduciario.
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