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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Normativa italiana21G00130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rafforza coordinamento, mezzi e strumenti tecnologici per previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, modifica la disciplina sui terreni percorsi dal fuoco e introduce nuove misure sanzionatorie. Prevede inoltre stanziamenti e interventi urgenti per il Corpo dei vigili del fuoco e per opere di messa in sicurezza del territorio, con diverse misure a termine e transitorie soprattutto per il 2021-2023.

Misure urgenti contro gli incendi boschivi e per la protezione civile

Misure urgenti contro gli incendi boschivi e rafforzamento della protezione civile

Il decreto interviene in modo organico sulla prevenzione e sul contrasto degli incendi boschivi, sul coordinamento tra amministrazioni, sull’aggiornamento tecnologico e sull’operatività delle componenti statali e territoriali. Modifica anche la legge n. 353 del 2000 e il codice penale, introducendo regole più puntuali su pianificazione, controlli, divieti e sanzioni.

Coordinamento nazionale, ricognizione tecnologica e Piano nazionale

Il Dipartimento della protezione civile effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle tecnologie utili per previsione, sorveglianza, monitoraggio e rilevamento, nonché delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei, infrastrutture di supporto, mezzi terrestri e formazione del personale. La ricognizione è svolta con il supporto di un Comitato tecnico interistituzionale, composto da amministrazioni statali, Regioni, Province autonome, Comuni e altri soggetti esperti, senza nuovi oneri.

Sulla base degli esiti della ricognizione è approvato un Piano nazionale di coordinamento, con validità triennale e aggiornabile annualmente in relazione alle risorse disponibili. Il Piano può prevedere anche incentivi premiali per soggetti pubblici o privati nei territori ad alto rischio in caso di significativa riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Prima applicazione e sistema aereo di vigilanza antincendio

Per la prima adozione del Piano nazionale, entro il 10 ottobre 2021 il Dipartimento effettua una ricognizione delle esigenze più urgenti e si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale già costituito nel 2018, eventualmente integrato da ulteriori esperti.

In attuazione del Piano nazionale sono poi definiti indirizzi e procedure operative per il Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volto a integrare aeroporti, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici nel dispositivo operativo nazionale. La direttiva considera anche la semplificazione autorizzativa delle infrastrutture correlate.

Potenziamento dei mezzi e delle strutture operative

Il decreto autorizza l’acquisizione di mezzi operativi terrestri e aerei e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi da parte del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e dell’Arma dei Carabinieri, entro il limite complessivo di 40 milioni di euro per il 2021.

È inoltre previsto che le Regioni e le Province autonome possano stipulare convenzioni con Avio club e Aero club locali per integrare nel dispositivo operativo gli aeromobili VDS, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e poteri sostitutivi

Il Comando unità forestali dell’Arma dei Carabinieri e i Corpi forestali delle Regioni e Province autonome devono rilevare le aree percorse dal fuoco entro 45 giorni dall’estinzione dell’incendio e rendere disponibili gli aggiornamenti entro il 1° aprile di ogni anno. Gli aggiornamenti sono pubblicati online e determinano l’immediata applicazione provvisoria dei divieti della legge n. 353 del 2000 fino agli adempimenti comunali.

Se i Comuni non approvano gli elenchi definitivi e le perimetrazioni nei termini previsti, intervengono le Regioni con poteri sostitutivi. Il monitoraggio degli adempimenti è affidato alle strutture forestali competenti, che segnalano gli esiti anche ai Prefetti.

Pianificazione regionale e interventi di prevenzione

Le revisioni annuali dei piani regionali antincendio devono essere trasmesse al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dall’approvazione, per una lettura sinottica da parte del Comitato tecnico, con parere non vincolante. Le Regioni possono adeguare i piani successivi in base a tale valutazione.

Nell’ambito della strategia per le aree interne sono destinati 20 milioni per il 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a interventi di prevenzione degli incendi in aree a rischio elevato. Le opere sono soggette a procedure accelerate e possono riguardare anche infrastrutture di supporto, viabilità antincendio e aree di rifornimento idrico.

Modifiche alla legge n. 353 del 2000: definizioni, pianificazione e fuoco prescritto

La legge aggiorna la disciplina degli incendi boschivi introducendo la definizione di zone di interfaccia urbano-rurale e includendo le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto nella pianificazione regionale.

Viene disciplinato il fuoco prescritto come intervento selvicolturale eseguito da personale formato, secondo linee guida del Comitato tecnico. Fino all’adozione delle linee guida restano valide le procedure già previste dai piani regionali.

Divieti, gestione delle aree percorse dal fuoco e sanzioni

Vengono rafforzati i divieti nelle aree percorse dal fuoco: oltre a quelli già previsti per pascolo e caccia, è vietata per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco. Sono aggiornate anche le sanzioni pecuniarie e si prevede la confisca degli animali in caso di violazione del divieto di pascolo in specifiche ipotesi di recidiva.

È inoltre previsto che nei territori interessati siano obbligatori gli adempimenti individuati dai piani regionali e che l’inottemperanza possa integrare un rischio di innesco. I Comuni possono avvalersi del supporto tecnico di strutture regionali o di altri soggetti competenti.

Modifiche al codice penale

Il decreto interviene sull’articolo 423-bis c.p. precisando che il reato di incendio boschivo non ricorre nei casi di uso legittimo di controfuoco e fuoco prescritto. Estende inoltre l’aggravamento a ipotesi riguardanti aree o specie protette, animali domestici o di allevamento.

Sono introdotte pene accessorie per chi è condannato a pena non inferiore a due anni: estinzione del rapporto di lavoro o impiego pubblico e interdizione da incarichi o servizi nell’ambito della lotta attiva agli incendi boschivi per un periodo da cinque a dieci anni. È inoltre prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati o profitto del reato, destinata al ripristino dei luoghi, salvo l’efficace ripristino già effettuato dall’imputato.

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre misure di personale

Per i capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la durata del corso di formazione è ridotta eccezionalmente a cinque settimane per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2020 relativa ai posti vacanti al 31 dicembre 2019.

È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria del concorso pubblico per 250 posti da vigile del fuoco approvata nel 2018.

Disposizioni finanziarie e coperture

Le misure sono finanziate anche mediante 150 milioni di euro del PNRR destinati al sistema integrato di monitoraggio del territorio, con possibilità di ulteriori risorse in coerenza con il Piano. Sono previste variazioni di bilancio e, se necessario, anticipazioni di tesoreria.

Per alcune disposizioni sono stabilite coperture specifiche a valere su stanziamenti già esistenti o su fondi ministeriali, con applicazione a decorrere dal 2021 e, per talune spese o proroghe, nel biennio 2022-2023.

Clausola di salvaguardia e entrata in vigore

Le disposizioni si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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