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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23849/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa di alcuni tecnici di ottenere l'incentivo previsto dalla disciplina sui lavori pubblici per attività svolte tra il 2011 e il 2014 in favore di un comune. I ricorrenti sostenevano che le prestazioni rese non fossero mera manutenzione ordinaria, ma attività assimilabili a lavori pubblici, perché avrebbero compreso progettazione, direzione lavori, controllo di sicurezza e collaudo, oltre a interventi eseguiti anche tramite procedure di evidenza pubblica. Denunciavano quindi la violazione delle norme interne e costituzionali richiamate dalla Corte territoriale, nonché l'omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente della sentenza d'appello, che aveva negato l'incentivo qualificando gli interventi come manutenzione ordinaria. Il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa qualificazione giuridica e fattuale delle attività svolte, per ricondurle tra quelle incentivabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente costruite come violazione di legge, omesso esame e motivazione apparente, tendessero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre confermato il criterio secondo cui, ai fini dell'incentivo, rileva la natura dell'attività svolta: se si tratta di mera manutenzione ordinaria, l'incentivo non spetta, anche quando siano state svolte attività di progettazione o direzione lavori. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito, se il fatto indicato non è realmente decisivo o se la doglianza mira solo a contrastare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può mascherare una critica alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice d'appello.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è apparente solo se manca un reale percorso argomentativo; non ricorre quando la decisione si fonda su una ratio chiara e assorbente.

  • art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente solo se l'argomentazione è meramente apparente; non basta il dissenso della parte sulla valutazione dei fatti.

  • art. 92, co. 5 e 6 d. lgs. n. 163/2006

    La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche operava per le prestazioni rese nel periodo considerato, ma non consente di riconoscere l'incentivo per attività qualificate come manutenzione ordinaria.

  • art. 93, co. 7-ter d. lgs. n. 163/2006

    La norma, come introdotta nel 2014, veniva richiamata solo per l'eventuale attività svolta in quell'anno; in ogni caso non risultava applicabile la disciplina sopravvenuta del d.lgs. 50/2016.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, chieda una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa qualificazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'incentivo previsto per i lavori pubblici, il discrimine non è il valore economico dell'intervento né la presenza di attività accessorie di progettazione o direzione lavori, ma la natura sostanziale dell'attività svolta: solo interventi che comportino una effettiva modificazione della realtà fisica, con impiego di materiali aggiuntivi o sostitutivi non inconsistenti, possono essere ricondotti ai lavori incentivabili.
  • La manutenzione ordinaria, in quanto mera prestazione di facere priva di sostanziali modificazioni del bene, non dà diritto all'incentivo tecnico, anche se l'intervento sia stato inserito in una procedura di appalto pubblico o accompagnato da attività tecniche di supporto.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice di merito fonda la decisione su una ratio decisiva e comprensibile; la critica alla sua valutazione dei fatti non integra di per sé nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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