Cassazione Civile, Ordinanza n. 23840/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società, il 3 gennaio 2018, a un dipendente addetto alla guida di un mezzo aziendale impiegato per la raccolta dei rifiuti, a seguito di contestazione disciplinare per un tentativo di furto di carburante dal serbatoio del veicolo avvenuto l'11 dicembre 2017. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, nei gradi di merito, che il provvedimento fosse in realtà ritorsivo e fabbricato ad arte, anche in ragione di precedenti rivendicazioni retributive, di disservizi e illegalità imputati alla società nella gestione del servizio e di un presunto episodio incendiario ai suoi danni; contestava inoltre la prova del fatto addebitato, lamentava l'omessa considerazione di nuova documentazione prodotta in opposizione, e deduceva l'illegittimità del licenziamento sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello sostanziale, per violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e delle norme dello Statuto dei lavoratori, in particolare per mancanza di giusta causa e difetto di proporzionalità. In cassazione ha articolato quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato riconoscimento dell'episodio incendiario; nullità per omessa pronuncia o omessa motivazione sulla documentazione nuova; falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dello Statuto dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché miravano, in sostanza, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva specificamente indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Sul secondo motivo, ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o prove liberamente valutabili trattate come legali, non già per contestare la valutazione del materiale istruttorio. Sul terzo motivo, ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che l'omesso esame di una questione processuale non integra il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. e che la documentazione prodotta era stata comunque valutata implicitamente. Sul quarto motivo, ha giudicato le censure generiche e volte a un nuovo esame del merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non include la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per superare la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o fuori dai limiti di legge, oppure tratta come prove legali elementi che invece richiedono valutazione; non basta contestare la ponderazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione la semplice diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i casi di uso distorto delle prove legali o di attribuzione di valore vincolante a prove liberamente apprezzabili.
art. 132 c.p.c.
Il vizio motivazionale sussiste solo quando manca del tutto l'indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la motivazione, anche implicita, consente di ricostruire l'iter argomentativo.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione effettiva, ma il vizio sussiste solo in caso di obiettiva carenza del criterio logico della decisione.
art. 2106 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della sanzione disciplinare; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza della giusta causa; la Corte non rivede il giudizio di merito sulla gravità del fatto e sulla proporzionalità del licenziamento.
art. 74 d.P.R. n. 115 del 2002
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non comporta che l'Erario sopporti anche le spese liquidate in favore della controparte vittoriosa.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, deve darsi atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. n. 92 del 2012
Il giudizio di merito si è svolto secondo il rito speciale dell'impugnativa del licenziamento previsto dalla legge Fornero.
Statuto dei lavoratori
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul procedimento disciplinare e sul licenziamento, ma senza esito favorevole in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di singoli mezzi di prova o documenti, se il fatto controverso è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti è ulteriormente ristretta: il ricorrente deve indicare in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; è configurabile solo se il giudice utilizza prove estranee al processo, disapplica prove legali o attribuisce valore vincolante a prove liberamente apprezzabili.
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o conclusioni di merito; l'omesso esame di questioni processuali non integra, di regola, tale vizio.
- Il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
- In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di cassazione non rivaluta la gravità del fatto o la proporzionalità della sanzione se la decisione di merito è sorretta da una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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