Cassazione Civile, Ordinanza n. 23836/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Lecco, della domanda di accertamento negativo del credito fondata su due avvisi bonari relativi a redditi da lavoro autonomo e a contributi dovuti alla Gestione Separata per più annualità (1998, 1999, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018). La controversia ruotava attorno: all'esistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per un soggetto titolare di redditi professionali; alla legittimità delle sanzioni civili; alla prescrizione del credito contributivo e alla sua eventuale sospensione per occultamento doloso del debito; alla corretta individuazione della qualità professionale del soggetto; alla dedotta litispendenza con altro giudizio sui contributi 2014; e alla lamentata decisione del merito in occasione della camera di consiglio fissata per la fase cautelare. Il ricorso era articolato in otto motivi: 1) omessa verifica dei presupposti dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata e violazione delle norme sulla contribuzione; 2) erronea applicazione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. per effetto della dichiarazione integrativa presentata nel 2016; 3) illegittima irrogazione di sanzioni civili alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 e della disciplina interpretativa dell'obbligo contributivo; 4) nullità per omessa pronuncia e illegittima applicazione delle sanzioni tramite avviso bonario, anziché secondo il meccanismo del d.lgs. n. 46/1999; 5) erronea valutazione del momento in cui l'INPS avrebbe avuto conoscenza dell'omissione e abuso del diritto di credito per inerzia dell'ente; 6) travisamento della qualità professionale del ricorrente e valutazione su una presunta omonimia; 7) erronea statuizione sulla litispendenza rispetto a un diverso giudizio relativo ai contributi del 2014; 8) nullità della sentenza di appello per avere deciso il merito nella camera di consiglio fissata per la fase cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, terzo, quinto, sesto e ottavo motivo; infondato il quarto e il settimo motivo. In particolare, ha osservato che il primo motivo era generico; il secondo censurava un accertamento di fatto della Corte territoriale, che aveva valorizzato la dichiarazione integrativa del 2016 come indice di consapevolezza dell'omissione contributiva; il terzo difettava di specificità perché non indicava annualità e importi delle sanzioni contestate; il quarto era infondato perché le sanzioni decorrono dalla scadenza dei termini di pagamento e gli avvisi bonari non le avevano anticipato; il quinto e il sesto erano inammissibili perché nuovi o non specificamente riprodotti nei precedenti gradi e, per il sesto, perché attinenti a un accertamento di merito già confermato in doppia conforme; il settimo era infondato perché il diverso giudizio era stato prodotto solo ai fini cautelari e non vi era lesione concreta del diritto di difesa; l'ottavo era inammissibile poiché la decisione del merito congiunta alla fase cautelare era ritenuta legittima nel rito del lavoro per ragioni di economia processuale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
richiamata come base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata per i redditi professionali rilevanti
art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. 98/2011
richiamato quale disposizione interpretativa dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e del regime contributivo
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione
art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
richiamato come causa di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito
art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000
richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni civili per omesso versamento contributivo
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'irrogazione delle sanzioni dovesse avvenire secondo forme e tempi propri dell'avviso di addebito
richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze su inerzia e conoscenza del debito
richiamato per la dedotta litispendenza con altro giudizio avente parziale identità di oggetto
richiamato per contestare la decisione nel merito in sede di camera di consiglio
richiamato per contestare la decisione nel merito nel rito del lavoro
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
sentenza Corte cost. n. 104/2022
richiamata dal ricorrente in tema di legittimità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo
Massime di principio
- La censura di violazione di legge è inammissibile se non contiene una vera argomentazione sulla specifica violazione dedotta e si risolve in una critica meramente assertiva o generica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede che il giudice di merito accerti elementi concreti e sintomatici della consapevolezza e volontà di occultare l'obbligazione; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento un diverso apprezzamento del fatto.
- Le doglianze che richiedono una puntuale verifica dell'ammontare delle somme, delle annualità interessate e delle specifiche conseguenze giuridiche devono essere autosufficienti e specifiche, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le sanzioni civili per omissione contributiva decorrono dalla scadenza naturale del termine di pagamento del contributo e non dall'adozione dell'atto che le contesta o le quantifica; quindi non è illegittima la loro applicazione mediante avviso bonario se tale atto non ne anticipa la decorrenza.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni non dedotte nei gradi di merito, né è ammessa la censura di un accertamento di fatto quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.
- La dedotta litispendenza o il richiamo ad altro giudizio non comportano nullità se l'atto è stato prodotto solo per fini cautelari e non viene dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- Nel rito del lavoro, la trattazione congiunta del merito e dell'istanza cautelare in camera di consiglio non è di per sé viziata, quando sia funzionale a esigenze di speditezza ed economia processuale.
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