Cassazione Civile, Ordinanza n. 23848/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un'avvocata il pagamento di contributi alla Gestione separata, oltre sanzioni civili, per un'annualità anteriore al 2011. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, affermando che l'iscrizione alla Gestione separata era dovuta perché il professionista, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, non aveva compilato il quadro RR e l'attività non poteva considerarsi occasionale per il solo fatto dell'iscrizione all'albo e del possesso di partita IVA; aveva inoltre ritenuto tempestiva la pretesa contributiva e applicabile il regime sanzionatorio dell'omissione. In Cassazione l'INPS proponeva ricorso principale denunciando violazione dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000 per avere la Corte territoriale applicato il regime sanzionatorio dell'omissione invece di quello dell'evasione. La controricorrente proponeva ricorso incidentale sostenendo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, che per i contributi relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, gli avvocati del libero foro tenuti all'iscrizione alla Gestione separata sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale, ritenendolo fondato in base alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha cassato senza rinvio il capo della sentenza d'appello relativo alle sanzioni civili. Il ricorso principale dell'INPS è rimasto assorbito. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della pronuncia costituzionale.
Norme richiamate
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
legge 15 luglio 2011, n. 111
La disposizione, come interpretata alla luce della Corte costituzionale n. 104/2022, non consente di irrogare sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata agli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 116, comma 8, L. 388/2000
È la norma richiamata dal ricorso principale per sostenere l'erronea applicazione del regime sanzionatorio dell'omissione anziché dell'evasione; il motivo resta tuttavia assorbito.
sentenza Corte costituzionale n. 104/2022
Viene assunta come sopravvenienza decisiva che impone l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata per il periodo precedente all'entrata in vigore della norma del 2011.
Massime di principio
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede un'esenzione sanzionatoria per un determinato periodo, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio il capo della decisione relativo alle sanzioni, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La questione sul corretto regime sanzionatorio applicabile ai contributi previdenziali può restare assorbita se un vizio più radicale attiene all'an della debenza delle sanzioni per effetto di una pronuncia costituzionale sopravvenuta.
- In presenza di una sopravvenienza normativa o costituzionale decisiva, la regolazione delle spese può essere compensata in ragione dell'incertezza interpretativa preesistente e della successiva evoluzione giurisprudenziale.
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