Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33983/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione la plusvalenza, non dichiarata, derivante dalla cessione di un fabbricato abitativo acquistato nel 2004 e rivenduto nel 2008 a un prezzo molto superiore. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto: la CTR ha ritenuto legittima la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato e ha negato la non imponibilità della plusvalenza, escludendo sia che l'immobile fosse stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita, sia che l'occupazione da parte del conduttore moroso integrasse forza maggiore. Ha inoltre escluso la scomputabilità dei costi di ristrutturazione per difetto di univoca riferibilità all'immobile. In cassazione la contribuente ha articolato sei motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di delega di firma; 2) contraddittorietà della motivazione sulla delega; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'identità del delegante e del delegato; 4) illegittima produzione in appello dell'atto di delega, in violazione delle preclusioni probatorie del processo tributario; 5) erronea esclusione della causa di non tassabilità della plusvalenza ex art. 67 TUIR per impossibilità di adibire l'immobile ad abitazione principale a causa dell'occupazione del conduttore; 6) erroneo diniego dello scomputo delle spese di ristrutturazione dalla plusvalenza ex art. 69 TUIR. Nel corso del giudizio la ricorrente ha anche aderito alla definizione agevolata solo per una parte del carico, con conseguente estinzione parziale del giudizio limitatamente a quella porzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio per rinuncia della contribuente, limitatamente alla parte del debito fiscalmente definita mediante rottamazione. Per la residua parte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi sulla validità della sottoscrizione dell'avviso e sulla produzione in appello della delega, e inammissibili quelli che miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove in ordine alla destinazione dell'immobile e alla deducibilità delle spese di ristrutturazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'inerzia dell'Agenzia intimata. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione è stata solo parziale e il rigetto non è stato integrale.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per censurare la validità dell'avviso di accertamento; la Corte conferma la legittimità dell'atto sottoscritto da soggetto delegato.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Citat0 nel primo motivo in combinazione con la disciplina sulla sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato per la dedotta contraddittorietà della motivazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione apparente o radicalmente incoerente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude l'anomalia motivazionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Parametri di impugnazione invocati per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte osserva che alcuni motivi tendono in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 58, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte conferma che nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado.

  • art. 32, d.lgs. n. 546/1992

    La produzione documentale in appello deve comunque rispettare il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    Norma sulla tassazione delle plusvalenze immobiliari: la Corte conferma l'apprezzamento di merito che escludeva la causa di non imponibilità in base ai fatti accertati.

  • art. 69 TUIR

    Richiamato per la deducibilità dei costi di ristrutturazione; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto inammissibile in quanto sollecita una nuova valutazione delle prove.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'intimato non aveva depositato e notificato un valido controricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018

    Base normativa della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito parzialmente, con estinzione del giudizio per la porzione di carico rientrante nella rottamazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché manca il rigetto integrale dell'impugnazione, essendo intervenuta estinzione parziale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'avviso di accertamento è valido se sottoscritto da un funzionario munito di delega; la controversia sulla delega va decisa alla luce degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non potendo la Cassazione sostituirsi a tale valutazione.
  • In cassazione è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è invece consentito dolersi del semplice difetto di sufficienza della motivazione o chiedere una nuova lettura del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei gradi di merito.
  • Nel processo tributario è consentita la produzione in appello di documenti anche preesistenti al primo grado, purché il deposito rispetti le preclusioni temporali previste dalla disciplina processuale.
  • La causa di non imponibilità della plusvalenza immobiliare va verificata in base all'accertamento in fatto sulla destinazione dell'immobile ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante; se il motivo di ricorso mira a sovvertire tale accertamento, esso è inammissibile in cassazione.
  • Le spese di ristrutturazione possono incidere sulla quantificazione della plusvalenza solo se sia dimostrata la loro riferibilità all'immobile ceduto; in mancanza, la censura che pretenda una diversa valutazione del merito probatorio è inammissibile.
  • La definizione agevolata di una parte del carico determina l'estinzione parziale del giudizio limitatamente ai tributi e importi rientranti nella procedura, lasciando intatto l'esame del residuo.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone il rigetto integrale dell'impugnazione e non opera quando il giudizio si chiuda anche solo in parte per estinzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.