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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07219/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società di persone e ad alcuni soci una pluralità di avvisi di accertamento per gli anni 2007-2009, concernenti maggiori redditi non dichiarati, con riflessi su Irpef, Iva e Irap. La pretesa scaturiva da anomalie riscontrate nei costi residui e dalla ritenuta esistenza di operazioni inesistenti, con conseguente rideterminazione del reddito societario e dei redditi di partecipazione dei soci. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati; in appello la CTR del Piemonte aveva annullato gli avvisi limitatamente all’anno 2007, ritenendo maturata la decadenza dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015 e dell’art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, ricorrendo una violazione penalmente rilevante e quindi l’obbligo di denuncia, operasse il raddoppio dei termini di accertamento e che, pertanto, gli avvisi del 2013 relativi al 2007 fossero tempestivi. Nel corso del giudizio era inoltre emerso che due soci avevano definito la lite ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50/2017, e che la controversia residua riguardava solo alcuni avvisi relativi al 2007, mentre non era più in discussione la validità degli atti per il 2008 e 2009.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate solo in parte. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva annullato gli avvisi per l’anno 2007 per Irpef e Iva, affermando che per tali tributi il raddoppio dei termini operava in presenza dell’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia fosse stata presentata oltre il termine ordinario di decadenza. Ha invece confermato, in sostanza, che tale meccanismo non era applicabile all’Irap, poiché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali, sicché per questo tributo l’annullamento dell’atto impositivo restava corretto. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per un nuovo esame limitato ai principi indicati e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3

    è stato utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    introduced by art. 37, comma 24, del Dl n. 233 del 2006

    per Irpef prevede il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015

    richiamato quale norma rilevante per la disciplina transitoria e la salvezza degli effetti degli avvisi già notificati.

  • art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    testo vigente fino al 2 settembre 2015

    per Iva prevede il raddoppio dei termini nei casi di obbligo di denuncia penale.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015

    le modifiche non incidono sugli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016, per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 331 c.p.p.

    l’obbligo di denuncia penale ai sensi di questa norma è il presupposto del raddoppio dei termini.

  • d.lgs. n. 74/2000

    i reati tributari previsti da questo decreto rilevano ai fini dell’obbligo di denuncia e quindi del raddoppio dei termini.

  • art. 11 del D.L. n. 50/2017

    richiamato solo per dare atto della definizione della lite da parte di alcuni soci.

  • art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il raddoppio attiene alla commisurazione del termine e non alla riapertura di termini scaduti.

  • art. 57 D.P.R. n. 633/1972

    richiamato in parallelo all’art. 43 per il regime Iva.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto per Irpef e Iva opera quando vi siano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale, e non è escluso dal fatto che la denuncia sia stata presentata dopo il decorso del termine ordinario.
  • Per i periodi d’imposta precedenti al 2016, la disciplina transitoria non impedisce l’applicazione del raddoppio ai casi coperti dalla normativa previgente, restando salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
  • Il raddoppio dei termini non costituisce riapertura di termini già scaduti né reviviscenza di un potere di accertamento esaurito, ma incide solo sulla durata del termine di accertamento fissato dalla legge.
  • Il meccanismo del raddoppio non è applicabile all’Irap, perché le violazioni relative a tale tributo non sono assistite da sanzioni penali; per questo profilo l’atto impositivo va annullato se fondato solo sul superamento del termine ordinario.

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