Cassazione Civile, Ordinanza n. 07214/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due correntisti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell’addebito di euro 6.000 dal loro conto, disposto tramite operazione di bonifico/postagiro eseguita telematicamente da un terzo. In primo grado il giudice aveva ritenuto la società responsabile per non avere adottato misure di sicurezza tecnicamente idonee a prevenire l’illecito. In appello, invece, la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto che il sistema informatico fosse adeguatamente protetto, che l’operazione fosse stata eseguita mediante credenziali personali dei correntisti e che la condotta imprudente del titolare, verosimilmente vittima di phishing, avesse costituito causa esclusiva del danno e caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame del fatto del previo disconoscimento dell’operazione e conseguente onere della prova in capo alla società; violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la controparte provato la provenienza dell’ordine dai clienti; erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere considerato indispensabili e utilizzabili documenti nuovi prodotti in appello sulla sicurezza del sistema; violazione degli artt. 2050, 2697, 2729 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. per avere ritenuto provata la colpa dei danneggiati e l’interruzione del nesso causale; nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2050 c.c. sulla valutazione delle prove in tema di effettivo funzionamento del sistema di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in sostanza, a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dalla Corte di appello, la quale aveva già svolto un ragionamento presuntivo compiuto sulla riconducibilità dell’operazione all’uso fraudolento delle credenziali personali, sull’adeguatezza del sistema di sicurezza e sulla rilevanza causale della condotta imprudente del correntista. La Suprema Corte ha inoltre escluso che la doglianza sull’art. 345 c.p.c. colpisse la ratio decidendi, osservando che il motivo non dimostrava una reale contestazione in appello dei documenti nuovi e che la loro indispensabilità era comunque desumibile dalla motivazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con ulteriore atto dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato dalla Corte d’appello per qualificare come pericolosa l’attività di trattamento informatico dei dati personali nell’ambito del servizio telematico.
La Corte d’appello lo ha applicato ritenendo l’attività pericolosa, ma ha escluso la responsabilità della società per effetto del caso fortuito costituito dalla condotta imprudente del correntista; la Cassazione non entra nel merito e dichiara inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione tale accertamento.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’inadempimento contrattuale della società, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invocato in tema di riparto dell’onere della prova; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze perché dirette a contestare valutazioni di merito già svolte sulla base di presunzioni.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché sollecitavano un nuovo apprezzamento del merito.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso che in cassazione potesse essere chiesta una rivalutazione delle acquisizioni istruttorie.
"indispensabile ai fini della decisione"
La Corte ha ritenuto non fondato il motivo che contestava l’ammissione in appello dei documenti nuovi, rilevando che la loro indispensabilità risultava implicita dalla motivazione e dal contenuto già acquisito agli atti.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha reputato inammissibile la censura perché la decisione impugnata conteneva un compiuto ragionamento presuntivo non sindacabile in sede di legittimità.
Richiamati dai ricorrenti per contestare l’interruzione del nesso causale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché diretta a rivalutare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta, anche per presunzioni, che un’operazione telematica sia stata eseguita mediante credenziali personali dell’utente e che la successiva captazione fraudolenta dipenda dalla condotta imprudente del medesimo, la censura che pretenda una diversa ricostruzione dei fatti non è scrutinabile in cassazione.
- La contestazione sull’ammissione di documenti nuovi in appello è infondata se la loro indispensabilità emerge, anche implicitamente, dalla struttura della motivazione e dal complesso degli elementi già acquisiti al processo.
- In tema di servizi bancari telematici con profili di rischio informatico, la condotta del cliente che consenta a terzi l’uso delle proprie credenziali può essere valorizzata come causa esclusiva del danno e come fatto interruttivo del nesso causale, se così accertato dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è idonea a trasformare in vizio di legittimità una censura che mira soltanto a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello.
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