Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico affidato negli anni 1990 per la costruzione di un asilo nido. I lavori furono sospesi per la necessità di una perizia di variante e successivamente ripresi. L'impresa appaltatrice iscrisse una prima riserva nel verbale di ripresa dei lavori e altre quattro riserve nel registro di contabilità, chiedendo il riconoscimento di somme correlate alla sospensione e ai pregiudizi lamentati. In primo grado la domanda fu respinta perché la prima riserva fu ritenuta intempestiva. In appello l'impresa dedusse, in sintesi: errata applicazione della disciplina sulle riserve nei lavori pubblici; erronea dichiarazione di intempestività della riserva; omessa o insufficiente valutazione della consulenza tecnica d'ufficio favorevole; omessa pronuncia sulle ulteriori riserve. La Corte d'appello dichiarò il primo motivo inammissibile e confermò nel merito l'intempestività della riserva, ritenendo che, poiché la sospensione era stata percepita come illegittima sin dall'origine, la riserva dovesse essere formulata nel verbale di sospensione e non in quello di ripresa. Con il ricorso per cassazione l'impresa articolò quattro motivi, tutti diretti a contestare tale impostazione e le conseguenze di assorbimento sulle altre riserve e sulla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte d'appello, pur dichiarandolo inammissibile, aveva comunque esaminato il merito confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la ricorrente non aveva adeguatamente censurato l'accertamento di fatto sull'intempestività della riserva e, comunque, in tema di appalto pubblico la riserva va iscritta quando il fatto lesivo è percepito; se l'illegittimità della sospensione è originaria, essa va contestata nel verbale di sospensione e non in quello di ripresa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e perché l'omessa valutazione della CTU non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo. Il quarto motivo è stato assorbito, essendo subordinato all'accoglimento dei precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta o dichiarata assorbita per difetto dei presupposti processuali e di specificità.
Invocato nei motivi di ricorso, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva o non più configurabile nei termini prospettati.
Richiamato insieme alla doglianza sulla motivazione, senza accoglimento.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'appello, ma la doglianza non ha condotto all'accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per i vizi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso la configurabilità del vizio nei termini dedotti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 42 d.P.R. n. 1063/1962
Norma ritenuta applicabile alla disciplina delle riserve negli appalti pubblici; la riserva deve essere iscritta quando sorge e si percepisce il fatto lesivo.
artt. 53, 54, 64 e 89 R.D. n. 350/1895
Richiamati come disciplina storica delle riserve nei lavori pubblici, applicata nel senso della tempestività contestuale alla percezione del danno.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici la riserva deve essere iscritta nella contabilità nel momento in cui l'appaltatore percepisce il fatto potenzialmente dannoso; il quantum può anche essere determinato successivamente, ma non può essere differita la contestazione del fatto generatore del pregiudizio.
- Quando la sospensione dei lavori è immediatamente percepita come illegittima sin dall'origine, la relativa riserva deve essere formulata nel verbale di sospensione; il verbale di ripresa è utilizzabile solo se l'illegittimità o il pregiudizio emergono successivamente.
- La doglianza per omesso esame o vizio motivazionale non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti di merito, specie se non indica specificamente il fatto decisivo trascurato e non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
- L'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTU è un mezzo di valutazione e non un fatto storico autonomamente decisivo.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando censura una parte della motivazione che, comunque, non è stata decisiva perché la decisione di merito è stata comunque confermata su autonoma ratio.
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