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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Un conduttore di un terreno agricolo, occupato d'urgenza e poi espropriato nell'ambito di un procedimento pubblico, aveva convenuto in giudizio la proprietaria concedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri soggetti coinvolti nei lavori, chiedendo: a) il risarcimento del pregiudizio subito per l'occupazione d'urgenza, che assumeva dovesse essergli garantito dal locatore in forza del rapporto di affitto; b) il risarcimento del mancato reddito fino alla rimozione dei materiali residuati dai lavori, oltre alla rimozione di tali materiali e al ripristino del fondo. Il Tribunale aveva rigettato le domande per difetto di legittimazione passiva; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto la legittimazione passiva della proprietaria concedente e l'aveva condannata solo per i frutti pendenti, rigettando la domanda sul mancato reddito da coltivazione, e aveva confermato il difetto di legittimazione passiva degli altri convenuti quanto ai danni da incoltivabilità del fondo. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha denunciato, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 1638 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il danno da mancata percezione del reddito/indennità di occupazione per tutto il periodo di occupazione; dall'altro la mancata applicazione degli artt. 2049 e 2051 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'ente espropriante dovesse rispondere dei danni causati dalla ditta appaltatrice che aveva lasciato detriti sul fondo, rendendone parte incoltivabile, quantomeno per responsabilità indiretta o per omesso controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la domanda originaria del conduttore comprendesse non solo i frutti pendenti ma anche il mancato reddito per il periodo di occupazione, e che la causa petendi fosse stata solo precisata, non modificata, nelle memorie ex art. 183 c.p.c.; ha quindi affermato che il conduttore può chiedere al locatore, ai sensi dell'art. 1638 c.c., la mancata rendita realizzabile per tutto il periodo di occupazione, nei limiti dell'indennità di occupazione percepita dal proprietario e depurata delle spese/canone. Ha inoltre ritenuto configurabile, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità del committente/espropriante ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera affidata all'appaltatore, salvo prova del caso fortuito; l'occupante/affittuario, essendo terzo rispetto al rapporto di appalto, è legittimato a far valere tale danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame delle domande e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1638 c.c.

    In caso di occupazione d'urgenza di un fondo affittato, il conduttore ha diritto nei confronti del locatore alla mancata rendita realizzabile per il periodo di occupazione, nei limiti dell'indennità di occupazione percepita dal proprietario e depurata delle spese gravanti sull'affittuario, incluso il canone.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La precisazione della domanda è consentita nei limiti della causa petendi, senza alterare il petitum originario; in questo caso la parte ha precisato il titolo della pretesa contro la proprietaria, lasciando immutata la richiesta risarcitoria complessiva.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità indiretta del soggetto committente per il fatto dell'appaltatore; la Corte dà rilievo alla responsabilità del committente verso i terzi per danni derivanti dall'esecuzione dell'opera.

  • art. 2051 c.c.

    Il committente che affida lavori a un appaltatore non è esonerato, verso i terzi, dal dovere di custodia e vigilanza sul bene; risponde dei danni salvo che provi il caso fortuito, che può consistere in una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante un controllo adeguato.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte territoriale aveva ricondotto la domanda sui detriti e sull'incoltivabilità del fondo all'illecito aquiliano; la Cassazione, invece, ne valorizza la possibile riconduzione alla responsabilità da custodia del committente.

  • art. 17 legge n. 865/1971

    Richiamato come oggetto di un separato giudizio per l'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore, distinta dalle domande risarcitorie del presente processo.

Massime di principio

  • Quando un fondo oggetto di affitto viene sottoposto a occupazione d'urgenza ed espropriazione, il conduttore può far valere nei confronti del locatore, sulla base dell'art. 1638 c.c., la mancata rendita realizzabile per il periodo di occupazione, nei limiti dell'indennità di occupazione percepita dal proprietario e al netto delle spese gravanti sull'affittuario.
  • La precisazione della domanda nelle memorie ex art. 183 c.p.c. può riguardare la sola causa petendi senza mutare il petitum originario; se la domanda introduttiva comprendeva anche il mancato reddito, il giudice deve esaminarla anche sotto tale profilo.
  • In tema di lavori affidati in appalto, il committente conserva verso i terzi un dovere di custodia e vigilanza e può rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dall'esecuzione dell'opera, salvo prova del caso fortuito.
  • Il caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del custode/committente, non coincide automaticamente con l'inadempimento dell'appaltatore, ma richiede una condotta imprevedibile e inevitabile nonostante un controllo adeguato.
  • Il terzo danneggiato dall'esecuzione dell'appalto può agire direttamente contro il committente quando il danno derivi dalla gestione del bene e dalla mancata vigilanza su chi esegue i lavori.

Come è indicizzato

MaterieAffittoResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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