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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07218/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva proposto querela di falso principale contro numerosi avvisi di ricevimento relativi alla notificazione di cartelle esattoriali, sostenendo che le firme apposte sugli avvisi fossero illeggibili o comunque non riconducibili alla società e al suo legale rappresentante. In primo grado la querela era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante una parte delle contestazioni perché riferite a notifiche eseguite in luogo diverso dalla sede legale e non nelle mani del legale rappresentante, aveva considerato rinunciata una parte della querela, e per un ulteriore avviso aveva ritenuto la sottoscrizione riferibile a un determinato soggetto, senza che tale valutazione fosse stata specificamente contestata. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione dell'art. 222 c.p.c., sostenendo che il giudizio di irrilevanza del documento riguarda solo la querela incidentale e non quella principale; 2) violazione dell'art. 221 c.p.c., contestando la valutazione di infondatezza della querela per uno degli avvisi, perché in realtà si sarebbe contestata la veridicità dell'attestazione di consegna e la legittimazione del firmatario a ricevere l'atto; 3) nullità per omessa pronuncia, lamentando che la Corte di merito non si fosse pronunciata sulla non idoneità degli avvisi di ricevimento a provare la consegna del plico e quindi sulla mancata effettiva ricezione delle notifiche da parte del legale rappresentante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato l'uso del giudizio di irrilevanza ex art. 222 c.p.c. in un caso di querela di falso proposta in via principale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in realtà a contestare la validità delle notificazioni e non la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ossia l'accertamento di riferibilità della sottoscrizione e la mancata specifica contestazione in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 222 c.p.c.

    Il giudizio di irrilevanza del documento è previsto per la querela di falso incidentale, non per quella proposta in via principale; in quest'ultima il giudice deve verificare la sussistenza della res dubia, l'uso del documento e la sua idoneità probatoria contro l'istante.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che, nella querela di falso incidentale, la questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento appartiene al giudice della causa principale; nel caso deciso, il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché mirava a censurare altro profilo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro dell'omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo mezzo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Usato come base per i motivi di ricorso dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • l. n. 890/1982

    Richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di notificazione a mezzo posta e legittimazione del consegnatario del plico.

Massime di principio

  • La querela di falso proposta in via principale non è soggetta al preliminare vaglio di rilevanza del documento previsto per la querela incidentale: il giudice deve invece accertare se vi sia contestazione sulla genuinità dell'atto, se il documento sia stato utilizzato e se esso sia idoneo a fare prova contro l'istante.
  • Nel giudizio di querela di falso, la questione della rilevanza della falsità è distinta a seconda che la querela sia principale o incidentale: nel primo caso non opera il filtro di irrilevanza dell'art. 222 c.p.c.; nel secondo caso la valutazione di rilevanza appartiene al giudice della causa principale.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando, pur formalmente rubricato come violazione di legge, investe in realtà un profilo diverso dalla ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura specificamente la ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • La mancata specifica contestazione in appello di un accertamento di fatto compiuto dal primo giudice rende tale accertamento idoneo a sorreggere la decisione nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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