Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente espropriante)
La controversia
Due soggetti titolari di diritti sul medesimo fondo rustico occupato ed espropriato convennero in giudizio il comune chiedendo il ristoro economico per l'occupazione d'urgenza e per l'espropriazione di una porzione del terreno con fabbricati rurali sovrastanti. Il comune eccepì in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere operato quale delegato della regione, nonché la decadenza/inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza del tribunale. Nel merito contestò i criteri di stima adottati dalla corte territoriale: dedusse che il fondo fosse agricolo o comunque assimilato ad agricolo per effetto del vincolo cimiteriale, che dovessero applicarsi i criteri previsti dalla normativa sulle indennità per aree non edificabili, che la superficie espropriata fosse stata erroneamente quantificata, che la stima non fosse stata correttamente ancorata alla data del decreto di esproprio e che non fosse stato correttamente considerato il vantaggio arrecato alla parte residua del fondo. Con il terzo motivo contestò infine la decorrenza degli interessi legali riconosciuti sulle somme dovute, lamentando il mancato scomputo degli interessi maturati sulle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo preliminare e assorbente, perché la corte d'appello aveva fornito una motivazione meramente apparente sulle eccezioni di decadenza per tardiva riassunzione e di difetto di legittimazione passiva del comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti e non esaminati nel merito.
Norme richiamate
Il mancato esame adeguato di eccezioni preliminari e decisive può integrare un vizio deducibile in cassazione; il rigetto implicito non esclude il controllo sulla decisività della questione non trattata.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione solo laconica o apparente è censurabile come vizio della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare il vizio di omessa pronuncia e/o carenza assoluta di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato in via subordinata per denunciare violazioni di legge relative a termine di riassunzione e legittimazione passiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la nuova formulazione e precisa che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e comprensibile; la sua totale mancanza o apparenza viola il minimo costituzionale.
È richiamato in relazione al termine per la riassunzione dopo declaratoria di incompetenza; la sua possibile inosservanza è questione preliminare decisiva.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza/il regime dell'azione di opposizione alla stima e del termine di riassunzione.
Evocato dal ricorrente per sostenere che il comune avesse agito quale delegato della regione nell'ambito della procedura espropriativa.
art. 39 L. n. 2359/1865
Richiamato in tema di criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione per aree agricole o assimilate.
Invocato per la determinazione dell'indennità relativa a suoli agricoli secondo i criteri legali applicabili.
Invocato con riguardo alla quantificazione dell'indennità per aree agricole sulla base dei parametri tabellari e dei valori agricoli medi.
d.m. 25.11.1932
Richiamato in relazione alla disciplina del deposito delle somme espropriative presso la Cassa depositi e prestiti e al regime degli interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito è censurabile quando sia solo apparente, laconica o incomprensibile, perché non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il rigetto implicito di un'eccezione o di una domanda non integra necessariamente omessa pronuncia, ma resta sindacabile quando la questione sia decisiva e la decisione implicita non sia sorretta da una motivazione idonea.
- Le questioni preliminari o pregiudiziali idonee, se accolte, a definire il giudizio devono essere esaminate con priorità; la loro mancata valutazione effettiva impone la cassazione della sentenza.
- Quando il comune agisce in procedura espropriativa per conto di altro ente, la legittimazione passiva dell'ente convenuto è questione preliminare che deve essere scrutinata in modo espresso e non solo assertivo.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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