Cassazione Civile, Ordinanza n. 27035/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'associazione ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a un immobile utilizzato come stabilimento balneare. Con il primo motivo ha denunciato violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina di settore, sostenendo che la convenzione con il Ministero della Difesa non le attribuisse una concessione dello stabilimento balneare ma l'esercizio di attività di protezione sociale, e quindi che il giudice di merito avesse mal qualificato il rapporto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, assumendo che l'immobile fosse destinato a compiti istituzionali del Ministero della Difesa e dovesse quindi beneficiare dell'esenzione ICI. Con il terzo motivo ha invocato l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del medesimo decreto, sostenendo che l'associazione avesse natura non lucrativa e svolgesse attività istituzionali o comunque non commerciali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione della convenzione operata dal giudice di merito era plausibile e coerente con i criteri legali di ermeneutica, mentre la ricorrente si limitava a proporre una diversa lettura del testo contrattuale, per di più senza trascrivere integralmente le clausole rilevanti. Ha disatteso anche il secondo e il terzo motivo, affermando che l'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti pubblici richiede una destinazione diretta e immediata ai compiti istituzionali dell'ente possessore, requisito che non ricorre quando il bene è concesso a un soggetto terzo per attività ricettiva e a pagamento, ancorché finalizzate a una protezione sociale o a un interesse pubblico. Inoltre, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), non spettava perché la struttura era utilizzata con modalità economiche/commerciali, con destinazione di utili ad attività ricreative. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune intimato. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato evocato come parametro di censura per violazione di legge nei tre motivi di ricorso
richiamato per ribadire il principio di specificità del ricorso, rilevando la mancata integrale trascrizione delle clausole contrattuali
art. 2, comma 3, D.M. 11 maggio 1998, n. 521
utilizzato per qualificare gli organismi di protezione sociale nell'ambito della Difesa
art. 464 d.lgs. n. 90/2010
richiamato insieme alla disciplina regolamentare degli organismi di protezione sociale
indicato per descrivere la finalità dei soggiorni marini e montani come organismi di particolare protezione sociale
richiamati come canoni di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato al rispetto di tali canoni e alla logicità della motivazione
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
l'esenzione ICI spetta solo se l'immobile, posseduto dall'ente pubblico, è direttamente e immediatamente destinato ai compiti istituzionali dell'ente; non basta un uso indiretto o affidato a terzi, specie se a fronte di un canone o di attività economica
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
richiamato per descrivere le funzioni istituzionali del Ministero della Difesa
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
l'esenzione richiede che l'immobile sia utilizzato per attività previste dalla norma con modalità non commerciali; nel caso concreto l'utilizzo ricettivo con riparto di utili esclude il beneficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/inadeguata; non è ammessa una rivalutazione del merito fondata su una diversa lettura degli stessi elementi di fatto.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra le possibili letture non è sindacabile in cassazione se è coerente con il testo e con la funzione economico-giuridica del negozio.
- In tema di ICI, l'esenzione per gli immobili posseduti da enti pubblici richiede che il bene sia destinato direttamente e immediatamente ai compiti istituzionali dell'ente possessore; non è sufficiente un impiego solo indiretto o mediato, né un uso affidato a terzi per attività private o economiche.
- La nozione di 'compiti istituzionali' va tenuta distinta da quella di generico interesse pubblico o di servizio pubblico: l'esenzione opera solo quando l'immobile è impiegato dall'ente per l'attività che ne costituisce la ragion d'essere.
- L'esenzione prevista per le attività svolte con modalità non commerciali non compete se la struttura è gestita con connotati di economicità e con produzione di utili destinati, almeno in parte, ad altre attività, poiché la presenza di una finalità sociale non basta a superare il requisito della non commercialità.
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