Cassazione Civile, Ordinanza n. 34554/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2010 e 2011 su un immobile adibito a piscina privata aperta al pubblico con bar, ristorazione e campi sportivi. Il tributo era stato calcolato sulla base di una nuova rendita catastale notificata nel 2016. In precedenza erano stati annullati altri avvisi riferiti alle medesime annualità per un vizio formale, perché emessi prima della notifica della rendita. Il Comune ha quindi emesso nuovi avvisi dopo la notifica della nuova rendita. La CTR ha però rigettato l’appello del Comune, richiamando una precedente sentenza e ritenendo non applicabile la nuova rendita alle annualità 2010-2011, anche perché la rendita aveva efficacia, secondo la ricostruzione del giudice di merito, solo dall’8 agosto 2016. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sull’ICI e sulla rilevanza della rendita catastale, sostenendo che la rendita notificata prima degli avvisi dovesse essere utilizzata per annualità ancora accertabili; 2) violazione del giudicato e dell’art. 324 c.p.c., contestando il richiamo alla precedente sentenza della CTP di Pavia, ritenuta non opponibile perché relativa ad avvisi diversi e ad altro atto catastale. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva una autonoma ratio decisoria non censurata dal ricorrente: la CTR aveva infatti valorizzato anche l’accordo sul reclamo catastale, da cui risultava una rendita di 11.055,00 euro efficace dall’8 agosto 2016. Il ricorso non si confrontava con questa seconda ragione decisoria, sicché difettava di specificità e non colpiva tutte le rationes poste a base della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto in parte non pertinente il richiamo alla precedente sentenza della CTP di Pavia, perché riferita ad avvisi diversi e non idonea a spiegare un giudicato sulla controversia attuale. Ha inoltre osservato che la pronuncia impugnata si fondava anche su una autonoma ratio, non censurata dal Comune, relativa alla decorrenza della rendita catastale definitiva dall’8 agosto 2016. Poiché il ricorso non ha attaccato questa autonoma base logica della decisione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata critica di tutte le rationes decidendi. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito perché rileva l’inammissibilità per mancata censura di una ratio autonoma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando i motivi non si correlano alle ragioni della sentenza impugnata e non indicano in modo specifico il dissenso rispetto a tutte le rationes decidendi.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della rendita catastale ai fini ICI sulle annualità ancora accertabili.
art. 1, commi 336-337, L. 31 dicembre 2004, n. 311
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sulla rettifica e sull’utilizzazione della rendita catastale ai fini dell’imposizione.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato dal ricorrente come norma sulla potestà accertativa dell’ente impositore nei termini di decadenza.
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
la Corte richiama l’orientamento secondo cui la nuova rendita notificata è utilizzabile anche per annualità sospese, cioè ancora accertabili o liquidabili.
richiamato nel secondo motivo per contestare l’erroneo rilievo attribuito al precedente giudizio e al preteso giudicato.
richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato formale della precedente decisione tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico del soccombente.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
norma procedurale citata per la trattazione da remoto della camera di consiglio.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
citato quale proroga della disciplina sulla trattazione da remoto.
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: è necessario censurare ciascun fondamento idoneo, da solo, a sorreggere la decisione.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia non si estende automaticamente a un giudizio successivo quando l’oggetto sia costituito da avvisi di accertamento diversi o da un diverso atto presupposto catastale.
- L’annullamento di un avviso per vizi formali non preclude all’amministrazione di emettere un nuovo atto impositivo per le annualità ancora accertabili, purché il potere non sia decaduto.
- La nuova rendita catastale può rilevare per le annualità d’imposta ancora "sospese", ma la sua applicazione dipende dalla concreta decorrenza della rendita stessa e dalla specifica motivazione degli atti impugnati.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve essere specifico, completo e riferibile alla reale motivazione della sentenza: la critica meramente astratta o solo parzialmente aderente alla ratio della decisione non è sufficiente.
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