Cassazione Civile, Ordinanza n. 13648/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sostenendo che la reiterazione di contratti di somministrazione fosse avvenuta in assenza dei presupposti legali. In primo grado la domanda era stata rigettata anche per ritenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010; in appello la decadenza era stata esclusa, ma la domanda era stata comunque respinta perché il consorzio era stato qualificato come ente pubblico non economico, con conseguente applicazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001. In Cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 165/2001 e di varie norme che, a suo dire, avrebbero imposto di applicare la disciplina di diritto privato e il codice civile in materia societaria al consorzio, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale lamentando, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione, sostenendo che la lettera stragiudiziale prodotta non avrebbe investito tutti i contratti oggetto di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché formulato in modo generico e non autosufficiente: la censura si limitava a un richiamo indistinto di molte norme, senza un confronto specifico tra il contenuto precettivo delle disposizioni invocate e la motivazione della sentenza impugnata, né una critica puntuale dell'interpretazione data allo statuto del consorzio. Conseguentemente, poiché il ricorso incidentale era tardivo, la declaratoria di inammissibilità del principale ne ha comportato l'inefficacia ex art. 334 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 3 richiede una specifica censura di violazione di legge; il motivo ex n. 5 non può essere usato in modo generico per contestare la motivazione senza indicare puntualmente il vizio denunciato.
L'inammissibilità consegue se il ricorso non indica con precisione le norme violate e non svolge un confronto intellegibile tra tali norme e la decisione impugnata.
L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo.
art. 31, comma 1-bis, L. n. 183/2010
Richiamato dalla Corte territoriale per escludere l'operatività della decadenza nel caso concreto.
Norma invocata per la decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione.
Applicato dalla Corte territoriale in ragione della qualificazione del consorzio come ente pubblico non economico.
artt. 20 segg. D.Lgs. n. 276/2003
Norme richiamate come parametro di legittimità della somministrazione di lavoro.
art. 35, comma 8, L. n. 448/2001
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina privatistica e societaria al consorzio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità del diritto privato al consorzio.
D.L. n. 95/2012, art. 4, comma 13
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità della disciplina del codice civile alle società/enti a partecipazione pubblica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di decadenza dall'impugnazione stragiudiziale.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale sulla definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione quali norme siano violate e non mette in relazione il loro contenuto precettivo con le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente, per censurare una sentenza, una contestazione generica costruita su un elenco indistinto di norme o su un richiamo meramente assertivo alla giurisprudenza di legittimità: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
- La qualificazione dell'ente datore di lavoro come ente pubblico non economico può determinare l'applicazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, con esclusione della disciplina privatistica invocata dal lavoratore, ma la censura su tale punto deve investire specificamente l'interpretazione della natura giuridica dell'ente.
- L'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione va scrutinata in concreto rispetto agli atti stragiudiziali e ai contratti effettivamente dedotti in giudizio, ma la relativa doglianza deve essere supportata da una puntuale critica del percorso motivazionale della sentenza impugnata.
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