Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga sequenza di contratti a tempo determinato stipulati con un ente locale da un soggetto già proveniente da esperienze di LSU. In appello era stata dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai contratti, con condanna dell’ente al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la genesi assistenziale o politico-sociale del rapporto e aveva valorizzato lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente per circa dieci anni, con violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e applicazione del solo ristoro economico ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2001. In cassazione il Comune proponeva ricorso affidato a due motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte definisce la causa in rito verificando preliminarmente la tempestività dell’impugnazione. La Corte rileva che, trattandosi di giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009, si applica il termine semestrale per impugnare; poiché il giudizio è di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini; la sentenza d’appello era stata pubblicata l’8 agosto 2018 e il ricorso è stato notificato solo il 26 febbraio 2019, quindi oltre il termine scaduto l’8 febbraio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notifica. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico del Comune ricorrente e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione non entra nel merito delle censure contro la sentenza d’appello, perché l’impugnazione è stata proposta oltre il termine utile.
Norme richiamate
Per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore opera il termine semestrale di impugnazione, in luogo di quello annuale originario.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro, neppure nel giudizio di cassazione.
d.l. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1
Ha ridotto il periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni, secondo il testo ratione temporis applicabile.
d.lgs. n. 368/2001, art. 5, comma 4-bis
Richiamato dalla sentenza d’appello come parametro per ritenere violato il limite massimo di durata dei contratti a termine.
L. n. 183/2001, art. 32, comma 5
Richiamato dalla sentenza d’appello quale base del risarcimento del danno comunitario per abuso del contratto a termine.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009, il termine per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- Nelle controversie di lavoro il termine processuale non beneficia della sospensione feriale, nemmeno nel giudizio di cassazione.
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
- La verifica preliminare della tempestività del ricorso è assorbente rispetto a ogni censura sulla decisione impugnata.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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