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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13596/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, assunto presso un consorzio intercomunale con mansioni tecniche e poi divenuto direttore, aveva cessato il rapporto con il consorzio ed era confluito nei ruoli della Regione Campania mediante procedura di mobilità richiamata espressamente come trasferimento ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio che fosse riconosciuto e pagato il trattamento di fine rapporto o, secondo altra qualificazione prospettata in corso di causa, il trattamento di fine servizio, nonché la corretta ricostruzione della posizione previdenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo, sulla base della documentazione in atti, che il rapporto non si fosse interrotto, bensì proseguito senza soluzione di continuità presso la Regione Campania; di conseguenza aveva escluso che il diritto alla prestazione di fine rapporto fosse già esigibile. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell’art. 2120 c.c., sostenendo che, essendo il consorzio un ente pubblico economico soggetto a disciplina privatistica, al momento della cessazione del rapporto con esso era già sorto il diritto al TFR, indipendentemente dal successivo impiego presso un altro datore, e che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato il passaggio alla Regione come se impedisse la maturazione del diritto. Ha inoltre richiamato una precedente pronuncia della Cassazione, ritenuta però non pertinente dalla Corte di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla continuità del rapporto di lavoro tra consorzio e Regione Campania. La decisione impugnata aveva motivato in modo congruo e plausibile la conclusione che vi fosse stata mobilità e prosecuzione del rapporto senza interruzione, richiamando il contratto con la Regione, la missiva del consorzio e le stesse allegazioni del ricorrente. Poiché tale ricostruzione fattuale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato del consorzio è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore del consorzio; nessuna spesa è stata posta a carico del ricorrente in favore dell’INPS, non avendo quest’ultimo svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La norma sul trattamento di fine rapporto è richiamata dal ricorrente per sostenere che il diritto matura alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro soggetto a disciplina privatistica; la Corte non ne dà una diversa interpretazione di merito, ma rileva che la censura non colpisce una violazione di legge bensì l’accertamento fattuale sulla continuità del rapporto.

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    È indicato come base della mobilità/trasferimento del dipendente nei ruoli della Regione Campania, elemento valorizzato dalla Corte d’appello per affermare la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza è in realtà diretta contro l’apprezzamento delle prove e non integra un vero vizio di diritto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato solo in relazione al ricorso incidentale condizionato del consorzio, assorbito per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • In cassazione non è sindacabile la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione rende ragione in modo plausibile e non illogico delle conclusioni raggiunte.
  • Una censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento fattuale.
  • In tema di trattamento di fine rapporto o di fine servizio, la questione della maturazione del diritto può dipendere dall’accertamento se vi sia stata effettiva cessazione del rapporto o mera prosecuzione senza soluzione di continuità in seguito a trasferimento o mobilità.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su documenti contrattuali e corrispondenza che attestano il trasferimento del dipendente e la prosecuzione del rapporto, la contestazione di tale ricostruzione non può essere veicolata in cassazione come violazione dell’art. 2120 c.c. se non si individua un vero errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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