Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13597/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un debitore, di cartelle di pagamento e di un’intimazione di pagamento relative a crediti contributivi e assicurativi iscritti a ruolo. Il tribunale aveva ritenuto prescritti i crediti INPS e INAIL per decorso del termine quinquennale dopo la notifica delle cartelle, in assenza di atti interruttivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado e inammissibilità originaria dell’azione per tardiva impugnazione delle cartelle e dell’intimazione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999; (2) violazione di legge per avere il giudice esaminato la prescrizione del credito contributivo pur in presenza della regolare notifica delle cartelle, invocando anche il regime dell’interesse ad agire e delle preclusioni sulla prescrizione; (3) violazione delle norme sulla riscossione e sulla prescrizione, sostenendo che il tribunale non avesse correttamente distinto tra prescrizione ordinaria del credito e conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., limitata ai casi di giudicato sull’accertamento. In via preliminare la Corte ha però rilevato il difetto di jus postulandi dell’Agenzia, perché davanti alla Cassazione il patrocinio è convenzionalmente attribuito all’Avvocatura dello Stato, salvo i casi e le formalità previste dal protocollo e dall’art. 43 R.D. n. 1611/1933, non risultando qui rispettati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale/patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione. Ha richiamato la disciplina convenzionale che affida il patrocinio all’Avvocatura dello Stato, salvo conflitto d’interessi, indisponibilità o specifica delibera motivata dell’ente, e ha ritenuto che l’assenza di tali presupposti renda invalido il conferimento della procura a un difensore del libero foro, rilevabile anche d’ufficio. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 615-617 c.p.c.

    Sono richiamati come norme poste a presidio dell’ammissibilità e del rito dell’impugnazione delle cartelle e degli atti dell’esecuzione, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di patrocinio.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    È evocato quale norma speciale sui termini di opposizione agli atti della riscossione contributiva; anche su questo profilo la Corte non decide nel merito.

  • art. 100 c.p.c.

    È menzionato nel secondo motivo come norma sull’interesse ad agire, ma non è oggetto di autonoma statuizione di merito.

  • artt. 2 e 111 Cost.

    Sono richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale e sul giusto processo, senza esame nel merito.

  • artt. 2938 e 2939 c.c.

    Sono invocati nel secondo motivo in tema di rilevabilità della prescrizione, ma la Corte non sviluppa il tema per l’assorbente ragione processuale.

  • art. 49 DPR n. 602/1973

    È richiamato nel terzo motivo tra le norme sulla riscossione esattoriale, senza decisione di merito.

  • artt. 17, 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999

    Sono richiamati nel terzo motivo in materia di affidamento e gestione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma restano non esaminati nel merito.

  • artt. 2946 e ss. c.c.

    Sono evocati per sostenere il regime prescrizionale applicabile ai crediti iscritti a ruolo; la Corte non si pronuncia sul punto.

  • art. 2953 c.c.

    È richiamato per la c.d. conversione del termine prescrizionale in prescrizione decennale a seguito di giudicato; la Corte non affronta il tema sostanziale.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4

    È la base normativa richiamata per affermare che l’Agenzia può essere patrocinata dal libero foro solo in presenza di specifica motivata delibera e nei casi previsti, altrimenti opera il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la valida costituzione della parte pubblica tramite difensore del libero foro richiede il rispetto delle regole speciali sul patrocinio previste dalla disciplina di settore e dagli eventuali protocolli applicabili; in mancanza dei presupposti richiesti, la procura è invalida e il vizio è rilevabile anche d’ufficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione processuale assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito concernenti la tempestività dell’opposizione, la prescrizione del credito o la conversione della prescrizione ai sensi dell’art. 2953 c.c.
  • In materia di riscossione esattoriale, la distinzione tra impugnazione degli atti della riscossione e contestazione della prescrizione del credito resta concettualmente autonoma, ma la sua applicazione concreta presuppone un ricorso ritualmente proposto e validamente sottoscritto.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il principio applicato dalla Corte risulta di recente formazione o consolidamento giurisprudenziale non ancora stabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.