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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13591/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice, con decorrenza rispettivamente dal 2003, assumendo che il loro lavoro fosse stato svolto in un contesto di interposizione illecita di manodopera: prima formalmente assunti da una società poi fallita e quindi da un'altra società appaltatrice, essi sostenevano che l'appalto non fosse genuino e che, in realtà, l'organizzazione e la direzione della prestazione fossero esercitate dalla società utilizzatrice. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, qualificando il rapporto come appalto non genuino e dichiarando la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatrice. La società ricorrente ha dedotto: 1) ultrapetizione e motivazione apparente, sostenendo che la decisione avesse esteso gli effetti a periodi e rapporti riferiti a una società non convenuta e antecedenti all'originaria domanda; 2) violazione delle norme del d.lgs. n. 276 del 2003 per avere la corte territoriale ricondotto la vicenda all'appalto illecito anziché alla somministrazione irregolare; 3) erronea integrazione della fattispecie di appalto non genuino, perché le indicazioni operative e il controllo tecnico sarebbero rientrati nei poteri della committente; 4) omesso esame del contratto di appalto tra committente e appaltatrice, dedotto come fatto decisivo perché esistente un appalto di servizi accessori e non un contratto di somministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso sia il vizio di ultrapetizione sia la motivazione apparente, rilevando che la domanda originaria era comunque diretta alla costituzione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo utilizzatore e che il ragionamento della corte di merito era intellegibile. Ha poi affermato che, ai fini dell'effetto sostanziale di imputazione del rapporto all'utilizzatore, la distinzione tra somministrazione irregolare e appalto non genuino non incide, poiché entrambe le ipotesi rientrano nel divieto di interposizione illecita di manodopera; la qualificazione operata dal giudice di merito è stata ritenuta corretta. Quanto alla fattispecie concreta, la decisione di merito è stata ritenuta conforme ai principi sul necessario esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore; le censure che miravano a sovvertire l'accertamento in fatto sono state dichiarate inammissibili perché estranee al limite del sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dei lavoratori, mentre nulla è stato disposto verso la società fallita rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003

    "il contratto di appalto […] si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore… nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"

    La norma richiede, per l'appalto lecito, che l'appaltatore organizzi realmente il servizio con mezzi e personale propri e assuma il rischio d'impresa; se manca una reale organizzazione autonoma e l'appaltatore si limita a mettere a disposizione mera manodopera, si configura intermediazione illecita con imputazione del rapporto all'utilizzatore.

  • artt. 27 e 29, d.lgs. n. 276 del 2003

    In caso di somministrazione irregolare o di appalto non genuino l'effetto sostanziale è identico: il rapporto di lavoro viene imputato al soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del sindacato per violazione o falsa applicazione di legge invocato nei motivi relativi alla qualificazione giuridica della domanda e alla sussunzione della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma evocata per la dedotta ultrapetizione e per il vizio di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul fatto è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove o la rivalutazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande proposte; nella specie, tuttavia, la domanda dei lavoratori era già diretta alla costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto non è stata ravvisata motivazione apparente.

  • art. 420 c.p.c.

    Le dichiarazioni rese dalle parti nel libero interrogatorio possono essere liberamente utilizzate dal giudice come elementi di convincimento, anche da sole, soprattutto se riguardano fatti conosciuti dalle parti e non contrastati da prove contrarie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie su interposizione di manodopera, il petitum sostanziale va individuato nella richiesta di costituzione del rapporto in capo all'effettivo utilizzatore, indipendentemente dalla qualificazione formale che la parte attribuisce alla vicenda (appalto illecito o somministrazione irregolare).
  • La distinzione tra appalto e somministrazione rileva sul piano della qualificazione giuridica del contratto, ma non incide sull'effetto finale quando il giudice accerti un'interposizione illecita: in entrambi i casi il rapporto può essere imputato all'utilizzatore della prestazione.
  • L'appalto è genuino solo se l'appaltatore organizza effettivamente il lavoro con un'autonoma struttura imprenditoriale e esercita in modo reale il potere direttivo sui propri dipendenti; la mera gestione amministrativa del personale non basta.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel rito del lavoro, le dichiarazioni rese dalle parti nel libero interrogatorio sono liberamente apprezzabili dal giudice e possono concorrere, anche da sole, alla formazione del convincimento, se non smentite da elementi contrari.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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