Cassazione Civile, Ordinanza n. 13595/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, qualificato come quadro con incarico di posizione valutato di quarta fascia, aveva convenuto la società datrice di lavoro chiedendo: (i) l'accertamento della nullità della clausola n. 6 dell'accordo aziendale del 27 giugno 2014, con conseguente condanna al pagamento della retribuzione mensile aziendale a decorrere da ottobre 2014 e all'inclusione delle indennità ERA 1 ed ERA 2; (ii) l'accertamento della nullità di un accordo transattivo del 10 febbraio 2014 per grave inadempimento della società, con condanna alla restituzione di euro 1.200. La doglianza centrale era che la nuova disciplina aziendale avrebbe trasformato un assegno ad personam, già riconosciuto individualmente e aggiuntivo alla retribuzione, in un sistema di indennità (ERA 1 ed ERA 2) subordinate alla presenza in servizio, quindi peggiorativo e lesivo dell'art. 36 Cost., dell'art. 2103 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede. Con il ricorso per cassazione venivano articolati tre motivi: violazione degli artt. 36 Cost., 2103 e 2077 c.c. in relazione alla clausola 6 dell'accordo; violazione degli artt. 1362, 1366, 1175 e 1375 c.c. per l'interpretazione dell'accordo e per il preteso trattamento peggiorativo rispetto all'assegno ad personam; violazione degli artt. 36 Cost., 2103, 1398 e 1399 c.c. per asserita carenza di potere della contrattazione collettiva di incidere su diritti inalienabili del lavoratore con effetti deteriori sul trattamento economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto l'operato dei giudici di merito. Ha affermato che l'accordo aziendale del 27 giugno 2014 operava su due piani: da un lato riorganizzava le indennità accessorie di fonte collettiva, accorpandole nelle nuove voci ERA 1 ed ERA 2 e rendendole collegate alla presenza; dall'altro offriva ai lavoratori già titolari di assegno ad personam una scelta individuale tra il mantenimento del trattamento personale e l'adesione alle nuove indennità, mediante rinuncia in sede protetta ex art. 2113 c.c. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 36 Cost., osservando che la controversia riguardava emolumenti accessori e non il nucleo della retribuzione sufficiente; ha escluso altresì la violazione dell'art. 2103 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede, poiché i diritti ulteriori e di miglior favore riconosciuti individualmente sono disponibili e possono essere validamente rinunciati, purché non si tratti di diritti indisponibili o di disposizioni inderogabili. Ha inoltre ritenuto che la contrattazione collettiva possa modificare in peius trattamenti derivanti da fonte collettiva successiva, nei limiti dei diritti quesiti, ma non è questo il caso dell'assegno ad personam, che resta un emolumento individuale sul quale l'accordo collettivo non ha inciso direttamente. Le spese di cassazione sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per veicolare i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 36 Cost.
La garanzia di proporzionalità e sufficienza della retribuzione è stata ritenuta non incisa, perché la lite riguardava solo voci accessorie e trattamenti ulteriori di fonte individuale o collettiva.
Richiamato sia dal ricorrente sia dalla Corte per affermare che la professionalità non risultava lesa e che sono possibili assetti retributivi diversi, inclusa la modifica di trattamenti accessori.
È stata richiamata per chiarire che il principio del trattamento più favorevole opera nel rapporto tra fonte collettiva e contratto individuale, ma non consente di conservare diritti collettivi non più vigenti; è legittima la successione di discipline collettive anche peggiorative nei limiti dei diritti quesiti.
Richiamato come parametro ermeneutico del punto 6 dell'accordo aziendale, ma la Corte ha ritenuto corretto il significato attribuito dai giudici di merito.
Invocato per sostenere una lettura conforme a buona fede, ma la Corte ha escluso un'interpretazione contraria ai canoni di correttezza.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che l'accordo e la sua applicazione violassero il dovere di correttezza.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni della buona fede nell'esecuzione dell'accordo.
Menziionato nel terzo motivo, ma la Corte non ha ravvisato alcuna carenza di potere idonea a invalidare l'accordo.
Richiamato nel terzo motivo senza che la Corte ne abbia tratto conseguenze favorevoli al ricorrente.
"accordo sottoscritto nelle sedi e con le modalità di cui all'art. 2113 ultimo comma c.c."
La Corte valorizza la previsione della sede protetta come garanzia di validità della rinuncia al trattamento individuale ad personam, quando il lavoratore opti per le nuove indennità.
Richiamato per affermare che le parti possono regolare e successivamente modificare il trattamento economico individuale, anche eliminando un superminimo o un emolumento aggiuntivo.
Richiamato per compensare integralmente le spese di cassazione in ragione della novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In caso di successione di discipline collettive, le modificazioni in peius sono ammissibili entro il limite dei diritti quesiti; non opera, invece, un diritto del lavoratore a cristallizzare nel proprio patrimonio un beneficio derivante da una fonte collettiva non più vigente.
- Le disposizioni collettive non si incorporano nel contratto individuale, ma operano come fonte esterna di regolamento; perciò il principio del trattamento più favorevole dell'art. 2077 c.c. non impedisce il superamento di precedenti voci collettive da parte di una nuova disciplina contrattuale.
- È legittimo un accordo collettivo che riordini le indennità accessorie e le leghi alla presenza in servizio, se tale operazione incide su trattamenti di fonte collettiva e persegue finalità organizzative e di contenimento dei costi non illecite.
- I trattamenti economici ulteriori e di miglior favore riconosciuti con accordo individuale sono, in linea di principio, disponibili e possono essere oggetto di rinuncia o modifica successiva, purché non si tratti di diritti indisponibili o di norme inderogabili; la validità della rinuncia è rafforzata se avviene in sede protetta ex art. 2113 c.c.
- La garanzia dell'art. 36 Cost. non è automaticamente estensibile a singole componenti accessorie o superminimi individuali, quando la controversia non investa la sufficienza e proporzionalità della retribuzione complessiva nei suoi elementi essenziali.
- La valutazione economico-sindacale compiuta dalle parti sociali nel riordino di emolumenti accessori è insindacabile nel merito, salvo violazione di norme imperative, frode alla legge o compressione di diritti indisponibili.
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