Cassazione Civile, Ordinanza n. 24629/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2008, con i quali l'Ufficio aveva ricostruito analiticamente e induttivamente maggiori ricavi non contabilizzati da una società di persone operante nella ristorazione, ritenuta non congrua agli studi di settore per più annualità, imputando per trasparenza il reddito anche al socio accomandatario in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. La CTR aveva solo parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, riducendo del 20% i maggiori ricavi accertati. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: omessa pronuncia su eccezioni di nullità/inesistenza degli avvisi e degli atti difensivi dell'Ufficio per difetto di legittimazione del dirigente delegante, omesso esame di fatti decisivi, difetto assoluto di sottoscrizione degli atti, nullità del giudizio di appello per invalida costituzione dell'Agenzia, omesso esame di elementi fattuali dell'accertamento induttivo (numero di tovaglioli, consumo medio di caffè, prezzo medio del pasto, numero di pasti), motivazione apparente della sentenza di merito e violazione delle regole sulle presunzioni semplici. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario: in presenza di accertamenti di reddito di società di persone imputato per trasparenza ai soci, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci, salvo questioni personali; poiché erano stati evocati in giudizio solo la società e il socio accomandatario, mancava la necessaria partecipazione degli altri soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ha annullato sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e ha rimesso le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia per la rinnovazione del giudizio di primo grado, con ordine di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Tutti i motivi di ricorso sono rimasti assorbiti. Le spese dell'intero processo sono state compensate perché la decisione è stata assunta d'ufficio.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
i redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda soggetti che devono partecipare tutti al giudizio
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato solo per la possibilità di riunione delle controversie connesse
richiamato nel primo motivo per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la dedotta nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la dedotta nullità degli avvisi IVA per difetto di sottoscrizione
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
richiamato per sostenere la nullità/inesistenza degli atti amministrativi
richiamato in tema di presunzioni semplici
richiamato per contestare l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti
art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l'accertamento IVA
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti emessi nei confronti di società di persone e dei soci in regime di trasparenza, il giudizio ha natura inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo che vengano dedotte questioni personali.
- L'omessa partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente annullamento delle sentenze rese e rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Quando l'accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva del reddito imputato per trasparenza, la controversia non può essere definita limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti.
- Se viene accertato un vizio processuale pregiudiziale e assorbente come la violazione del litisconsorzio necessario, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso attinenti al merito o ad altri vizi della sentenza.
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