Cassazione Civile, Ordinanza n. 08306/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2007, aveva rettificato il reddito ai fini IRPEF e addizionali sulla base del c.d. redditometro, valorizzando beni indice e spese per incrementi patrimoniali, tra cui la compravendita di un fabbricato e il possesso di autovetture. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la decisione era stata riformata e l'avviso, come rideterminato dall'Ufficio in autotutela, era stato ritenuto legittimo. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 22 d.l. 78/2010, perché la CTR avrebbe ammesso un accertamento sostitutivo in autotutela e avrebbe computato spese per incrementi patrimoniali degli anni 2009, 2010 e 2011 che, a suo dire, avrebbero dovuto essere considerate solo fino al 2009; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'accertamento sostitutivo fosse illegittimo per mancata notifica nei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973, nonché per falsa esposizione dei dati presuntivi del reddito e per erronea imputazione a discarico di redditi esenti; 3) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse correttamente valutato la prova dei maggiori redditi esenti prodotti dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto in parte inammissibile perché introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito, in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, e comunque infondato perché l'Ufficio aveva applicato correttamente l'art. 38 d.P.R. 600/1973 nel determinare sinteticamente il reddito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., e comunque infondato, poiché l'atto in autotutela era una riduzione in melius della pretesa e non richiedeva un nuovo avviso notificato nei termini decadenziali; inoltre le censure sulla falsa imputazione dei redditi esenti miravano a una rivalutazione del merito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è denunciabile come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. ed era comunque una richiesta di nuova valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del contribuente alle spese di lite e con il richiamo all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di spese e beni indice; il contribuente resta onerato della prova contraria circa la disponibilità di redditi esenti o già tassati
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il nuovo avviso è necessario solo quando l'integrazione o modificazione in aumento determini una nuova pretesa tributaria; non è richiesto per la riduzione in melius della pretesa originaria
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
invocato dal ricorrente per contestare il criterio di computo delle spese per incrementi patrimoniali; la Corte non ne ha accolto la censura
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impedisce in cassazione la proposizione di eccezioni nuove non dedotte nei gradi di merito
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con precisa collocazione processuale, a pena di inammissibilità
la doglianza sulla valutazione delle prove non integra un vizio processuale deducibile come violazione di legge, ma attiene al merito
la violazione del principio del libero convincimento non è censurabile come error in procedendo, ma soltanto nei limiti del vizio motivazionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro invocato per la violazione di legge sostanziale dedotta con il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
non è il corretto paradigma per denunciare asseriti errori nella valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il corretto veicolo per il vizio motivazionale, nei limiti oggi ristretti dalla riforma del 2012
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato come fonte della riformulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte richiama la regola per cui il giudice deve valutare la prova in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, senza escludere l'operatività delle presunzioni legali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
estende e rafforza l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti, ma la Corte precisa che la norma si applica ai giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o nuovi temi di contestazione non dedotti nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve inoltre indicare specificamente dove la questione sia stata proposta in precedenza.
- In materia di accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione può fare uso delle presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale e il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria della disponibilità di redditi esenti o già tassati.
- L'atto adottato dall'Ufficio in autotutela che riduca la pretesa originaria non integra una nuova pretesa tributaria e non richiede la rinnovazione del procedimento né un nuovo avviso nei termini decadenziali; il giudice deve valutare la pretesa residua.
- La doglianza che contesti la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non può essere veicolata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., poiché attiene al merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile l'osservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento della censura, con localizzazione processuale idonea a consentire il controllo ex actis.
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