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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08269/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un'ingiunzione fiscale con cui la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione di un comune chiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2017, assumendo che la pretesa fosse divenuta definitiva perché preceduta da un avviso di accertamento non impugnato. La società contribuente aveva impugnato l'ingiunzione, ma i giudici di merito hanno ritenuto che l'atto fosse contestabile solo per vizi propri. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la parte appellata non avesse riproposto in appello l'eccezione sulla mancata impugnazione dell'atto presupposto, non esaminata dal primo giudice; con il secondo ha denunciato nullità per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la commissione regionale avesse illegittimamente rilevato d'ufficio la mancata impugnazione dell'avviso presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato e, in parte, inammissibile il primo motivo perché, nel processo tributario, le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato restano acquisite al giudizio e non devono essere riproposte dall'amministrazione appellata, quando essa non sia l'appellante; ciò vale anche quando tali ragioni non siano state esaminate in primo grado perché assorbite. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la mancata impugnazione dell'atto presupposto costituiva già il fondamento dell'ingiunzione e dunque un tema già incluso nell'oggetto del giudizio; la motivazione del giudice d'appello sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità è stata considerata aggiuntiva e non decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate

    Nel processo tributario la regola della riproposizione delle questioni assorbite deve coordinarsi con la natura impugnatoria del giudizio; le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato restano acquisite al processo e non devono essere riproposte dall'amministrazione appellata, salvo espressa volontà contraria.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'impugnazione nel processo tributario è diretta contro gli atti autoritativi indicati nella norma; l'oggetto del giudizio e i limiti della cognizione sono determinati dalle ragioni contenute nell'atto impugnato.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La preclusione all'impugnazione degli atti presupposti è rilevabile d'ufficio, ma nella specie la Corte ha ritenuto che il relativo richiamo del giudice d'appello integrasse una motivazione aggiuntiva non necessaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti di legge, la parte soccombente deve versare un importo ulteriore pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'atto impositivo impugnato delimita l'oggetto del giudizio: le ragioni poste a base della pretesa si considerano già acquisite e non richiedono una specifica riproposizione da parte dell'amministrazione appellata, salvo rinuncia espressa.
  • La regola della riproposizione delle questioni assorbite ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 non opera nello stesso modo per contribuente e amministrazione, perché il processo tributario è strutturato come impugnazione di un atto autoritativo e l'amministrazione, se non appellante, tende al mantenimento dell'atto.
  • Se l'atto impugnato fonda la pretesa sulla definitività di un atto presupposto non contestato, il giudice può esaminare tale profilo senza che ciò integri una pronuncia su una questione estranea al thema decidendum.
  • Una motivazione del giudice d'appello sulla rilevabilità d'ufficio di una preclusione processuale non incide sulla decisione quando la sentenza è già sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una questione già risolta in modo conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato senza addurre argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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