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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08273/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale su una società a responsabilità limitata, poi cancellata dal registro delle imprese, cui seguirono diversi atti impositivi e sanzionatori per IVA, IRES e IRAP relativi ad annualità pregresse, oltre a un’intimazione di pagamento per ulteriori annualità. La contribuente, indicata come ex socia e liquidatrice, impugnò gli atti. In primo grado venne confermato il rigetto dell’intimazione e dichiarata la cessazione della materia del contendere sugli altri atti, ritenendo che non potessero essere rivolti alla società estinta e che non operasse l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 perché la cancellazione era anteriore alla sua entrata in vigore. In appello l’Agenzia sosteneva invece che gli atti fossero stati emessi nei confronti della persona fisica in qualità di liquidatrice responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, con specifica dichiarazione motivata di responsabilità inserita negli atti stessi. La Corte tributaria regionale rigettò l’appello dell’Ufficio e accolse quello incidentale della contribuente, annullando anche l’intimazione di pagamento. In cassazione l’Agenzia denunciò, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973; con il secondo motivo dedusse, in via subordinata, l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’integrazione degli atti con la dichiarazione di responsabilità ex art. 36 e art. 2495 c.c. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva esaminato solo la questione della riferibilità degli atti alla società estinta, senza decidere sulla distinta questione della loro riferibilità al liquidatore quale soggetto responsabile; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che la sentenza d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica censura dell’Agenzia concernente la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, questione autonoma rispetto a quella della riferibilità degli atti alla società estinta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione ricorre quando una domanda o un motivo autonomamente apprezzabile resti del tutto privo di decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo, distinto dall’omessa pronuncia su una questione giuridica autonoma

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    viene richiamato come base della responsabilità del liquidatore per i debiti tributari della società e come fondamento della dichiarazione di responsabilità inserita negli atti

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    la sentenza d’appello aveva escluso l’operatività della norma di ultrattività degli effetti degli atti verso la società estinta perché la cancellazione era anteriore all’entrata in vigore della disposizione

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla cancellazione della società e alla responsabilità conseguente

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione autonoma e ritualmente proposta, distinta per petitum o causa petendi da altre questioni decise nel merito.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con l’omessa pronuncia: se la censura riguarda una questione giuridica autonoma non esaminata, il vizio va ricondotto all’art. 112 c.p.c. e non al mancato esame del fatto.
  • Quando l’Amministrazione deduce che un atto tributario sia stato validamente emesso nei confronti del liquidatore, quale responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, il giudice deve esaminare specificamente tale profilo, non essendo sufficiente la sola verifica della riferibilità dell’atto alla società estinta.
  • Per escludere l’omessa pronuncia non basta un rigetto implicito se la decisione affronta una questione diversa da quella devoluta con il motivo di appello pretermesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpiugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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