Cassazione Civile, Ordinanza n. 08271/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto il pagamento di IMU per l'anno d'imposta 2015, contestando alla società proprietaria di alcuni immobili nel territorio comunale un parziale versamento del tributo e, per due immobili, l'infedele dichiarazione. La società ha impugnato l'atto sostenendo che fosse carente di motivazione perché non indicava in modo completo gli estremi dei versamenti considerati e non riportava adeguatamente le delibere comunali richiamate; ha inoltre contestato il diniego dell'esenzione per immobili-merce, assumendo che i beni avessero effettivamente tale natura e che la dichiarazione prevista dalla normativa avesse valore meramente dichiarativo ed emendabile. Infine ha censurato l'irrogazione delle sanzioni, ritenendo mancasse una motivazione specifica e che l'amministrazione dovesse provare dolo o colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha affermato che l'avviso era sufficientemente motivato perché indicava gli elementi essenziali della pretesa, mentre la mancata specificazione dei singoli versamenti attiene al quantum e non alla motivazione. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, osservando che la decisione di merito aveva affrontato i punti rilevanti e che la locazione di alcuni immobili, accertata dal giudice di merito, faceva venir meno i requisiti per l'esenzione. Ha poi stabilito che l'esenzione per gli immobili-merce richiede, a pena di decadenza, la dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, sicché l'omissione dichiarativa impedisce di riconoscere il beneficio. Quanto alle sanzioni, ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem all'atto impositivo e ha ricordato che, in materia tributaria, è sufficiente la condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico del contribuente salvo prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte rileva che l'atto era motivato in modo sufficiente secondo i criteri generali di motivazione degli atti tributari.
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati in motivazione che non siano conosciuti o conoscibili dal contribuente; non si estende alle delibere comunali soggette a pubblicità legale.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
È richiamato come parametro della motivazione dell'atto di accertamento comunale; la Corte conferma la sufficienza degli elementi essenziali indicati nell'avviso.
art. 2, comma 1, d.l. n. 102/2013
Prevede l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché permanga la destinazione e i beni non siano locati.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013
La dichiarazione del possesso dei requisiti e l'indicazione catastale degli immobili sono richieste a pena di decadenza per ottenere il beneficio fiscale.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente contro il diniego dell'esenzione; la Corte non accoglie la censura e ribadisce la rilevanza dell'onere dichiarativo previsto dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge relativi a motivazione dell'avviso, esenzione IMU e sanzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per la censura di omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È sufficiente che il giudice esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, potendosi intendere disattese le deduzioni non esaminate espressamente.
Quando la sanzione è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, è motivata per relationem alla pretesa fiscale definita nei suoi elementi essenziali.
In materia di sanzioni tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; opera una presunzione di colpa, salvo prova contraria del contribuente.
Richiamata come principio generale per cui, in materia sanzionatoria, la colpa è presunta in capo all'autore della violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando contiene gli elementi essenziali della pretesa fiscale e consente al contribuente di comprendere an e quantum dell'imposta e di difendersi efficacemente; la compiuta prova dei fatti costitutivi della pretesa appartiene invece al piano processuale.
- La mancata indicazione analitica dei singoli versamenti considerati dall'ente impositore attiene alla correttezza della quantificazione del tributo, non alla validità formale della motivazione dell'atto.
- Gli atti generali dell'ente locale soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali sulle aliquote o sulle modalità applicative del tributo, non devono essere allegati all'avviso di accertamento perché si presumono conoscibili dal contribuente.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di individuare il percorso logico-giuridico della decisione; non è invece sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- L'esenzione IMU per gli immobili-merce richiede non solo la destinazione alla vendita e la mancata locazione, ma anche la dichiarazione prevista dalla legge entro il termine stabilito a pena di decadenza; l'omissione impedisce il riconoscimento del beneficio.
- La locazione dell'immobile, anche se temporanea, è incompatibile con il regime agevolato degli immobili-merce per il periodo in cui essa sussiste e, secondo la ricostruzione del giudice di merito non censurata in fatto, può escludere stabilmente il beneficio per le annualità successive.
- Le sanzioni tributarie irrogate con atto contestuale all'accertamento possono essere motivate per relationem alla pretesa principale, quando questa sia definita nei suoi elementi essenziali; se la misura è fissata dalla legge, non occorre una motivazione autonoma sulla quantificazione.
- In materia di sanzioni tributarie non è necessaria la prova del dolo o della colpa in senso stretto da parte dell'ente impositore: la commissione cosciente e volontaria della violazione fa operare una presunzione di colpa, superabile solo con prova contraria del contribuente.
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