Cassazione Civile, Ordinanza n. 08272/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2014, con cui gli veniva attribuito, quale socio al 70% di una società a responsabilità limitata a ristretta base, un reddito di capitale pari a Euro 42.065,00, ritenuto espressione della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili derivanti da maggiori ricavi non dichiarati dalla società. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello, il contribuente aveva dedotto il vizio di motivazione della sentenza e aveva richiamato l'annullamento, da parte di altra decisione della CTR, dell'avviso emesso nei confronti della società. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado e annullato anche l'accertamento al socio, ritenendo che l'annullamento dell'atto societario imponesse, per inscindibilità delle posizioni di società e soci, la caducazione dell'atto emesso verso il socio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato falsa applicazione delle norme che disciplinano la presunzione di utili extracontabili distribuiti ai soci, sostenendo che il contribuente non avesse provato la mancata percezione degli utili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente: il giudice di merito aveva affermato in modo generico e apodittico che l'annullamento dell'avviso societario comportasse automaticamente l'annullamento dell'accertamento del socio, senza svolgere alcuna effettiva valutazione prognostica sulla stabilizzazione o possibile riforma della decisione pregiudicante e senza spiegare concretamente il percorso logico seguito. La Corte ha richiamato i principi sul "minimo costituzionale" della motivazione e ha osservato che, nel frattempo, l'accertamento societario era divenuto definitivo per adesione della società alla definizione agevolata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 46 d.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro della nullità della sentenza nel processo tributario per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente censure di mera insufficienza o contraddittorietà non radicale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve esistere in modo comprensibile e non può essere meramente apparente, perplessamente formulata o incomprensibile.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La parte pregiudicata può chiedere la sospensione oppure la prosecuzione del giudizio, sulla base di una valutazione prognostica sull'eventuale riforma della decisione pregiudicante non ancora definitiva.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
È richiamato nel secondo motivo come base normativa dell'accertamento induttivo dei maggiori ricavi societari, motivo poi assorbito.
art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. 917/1986
È richiamato nel secondo motivo in tema di qualificazione dei redditi di capitale imputati al socio, motivo poi assorbito.
art. 47 d.P.R. 917/1986
È la norma sulla base della quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il reddito di capitale imputato al socio quale utili extracontabili distribuiti.
art. 6 d.l. 119/2018
È menzionato per evidenziare che l'accertamento societario era divenuto definitivo per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario che dipende logicamente da un altro giudizio ancora non definitivo, il giudice della causa pregiudicata non può limitarsi a recepire in modo automatico l'esito della causa pregiudicante, ma deve valutare se sospendere il processo oppure proseguirlo sulla base di una prognosi ragionata circa l'eventuale riforma della decisione presupposta.
- La motivazione è meramente apparente, e quindi nulla, quando contiene solo affermazioni generiche o apodittiche e non rende percepibile il fondamento effettivo della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cassazione non sono più deducibili vizi di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale.
- Nel caso di accertamenti tributari collegati tra società e socio, l'eventuale caducazione dell'atto societario non comporta automaticamente, senza ulteriore verifica motivata, la caducazione dell'accertamento emesso nei confronti del socio, specie se la decisione societaria non è definitiva o è nel frattempo divenuta definitiva per altre vicende processuali.
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