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Sentenza

Sentenza del 22/06/2023 n. 586 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R. S. ha impugnato la sentenza della CTP di Grosseto che aveva ritenuto legittimi avvisi di accertamento tributario emessi nei confronti di società estere (M., S. P. Ltd, S.), e l'imputazione nei suoi confronti come amministratore di fatto e socio occulto. L'appellante ha dedotto: nullità della sentenza per mancato rispetto del termine di 30 giorni, carenza di legittimazione ad agire (ove pertinente), contestazione della qualificazione di amministratore di fatto e della presunzione di socio occulto, violazioni dell'obbligo di motivazione e del contraddittorio (art. 7 e art. 12 L. n. 212/2000), insufficiente prova dell'esterovestizione delle società, illegittimità dell'azione esecutiva per effetto di sequestro preventivo (art. 14 co.4 L. n.537/1993), errori nella determinazione della base imponibile e nella quantificazione degli utili distribuiti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tutte le doglianze chiedendo il rigetto dell'appello.

La decisione

La Corte ha respinto gli appelli riuniti. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso proposto in proprio da S. nei confronti di un avviso indirizzato alla società, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amministratore di fatto non ha interesse immediato ad impugnare l'atto impositivo rivolto alla società. Ha rigettato la doglianza sulla presunta nullità per superamento del termine di 30 giorni rilevando, in conformità a Cassazione, che il termine è ordinatorio e non perentorio. Sulla sostanza ha ritenuto provata l'esterovestizione e l'effettivo esercizio di funzioni gestorie da parte di S. (e del co-amministratore M.), ha confermato la legittimità della notifica in Italia, ha respinto le eccezioni sul mancato contraddittorio in quanto le memorie erano pervenute oltre i termini, ha escluso che il sequestro (intervenuto nel 2016) escluda l'imponibilità per le annualità 2014-2015, ha ritenuto corretta la qualificazione dei proventi come redditi diversi e l'indeducibilità dei costi connessi a fatti di reato. Per questi motivi l'appello è stato respinto e R. S. è stato condannato a rifondere le spese del grado per euro 20.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 35, comma 2

    Il termine di 30 giorni per la pronuncia dopo udienza è considerato ordinatorio e la sua violazione non determina nullità della decisione (richiamo a Cass. ord. n. 2299/2020).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 29

    Norma sulla riunione dei procedimenti; invocata dall'appellante ma la Corte ha proceduto alla riunione e deciso congiuntamente gli appelli.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 39

    Previsione sulla sospensione del processo in caso di questioni pregiudiziali; richiesta di sospensione respinta dal Collegio nel complesso degli esiti.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti tributari: la Corte ha ritenuto che la motivazione degli avvisi e dei p.v.c. fosse esaustiva e non contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie.

  • Legge n. 212/2000, art. 12

    Termine per le osservazioni del contribuente (60 giorni): le memorie dell'appellante sono state presentate oltre il termine, pertanto la mancata esplicita valutazione nell'atto non è idonea a determinare nullità dell'avviso.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Principio dell'interesse ad agire: la Corte conferma che chi impugna un avviso rivolto alla società (anche se individuato quale amministratore di fatto) manca di interesse attuale ad agire e potrà agire solo se e quando l'azione esecutiva colpisce il suo patrimonio.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 73

    Criteri per determinare la residenza fiscale delle società (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale): la Corte ha applicato il criterio della sede dell'amministrazione effettiva, ritenendo prevalente la situazione sostanziale su quella formale per accertare l'esterovestizione.

  • Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4

    I proventi di illecita provenienza costituiscono imponibile (redditi diversi) salvo che siano stati sottoposti a sequestro/confisca nello stesso periodo d'imposta: la Corte ha ritenuto che il sequestro intervenuto nel 2016 non esclude l'imponibilità per gli anni 2014-2015.

  • Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis

    I costi connessi a fatti che costituiscono reato sono indeducibili: la Corte ha confermato l'applicazione di tale principio rispetto ai costi contestati (es. pagamenti ai brokers).

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 14 L. 537/1993 chiarente la qualificazione dei proventi illeciti come redditi diversi; richiamata per spiegare l'imponibilità dei proventi.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 15 e ss.

    Norme sulla riscossione coattiva: la Corte ha ritenuto che, essendo legittimi gli avvisi, la riscossione possa procedere anche con frazionamento ex artt. citati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 68

    Norma richiamata in relazione alle modalità di riscossione e sospensione del procedimento tributario; utilizzata per confermare la legittimità della riscossione.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Richiamati in relazione ai principi di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione normativa adottata non violi tali principi.

Massime di principio

  • Un soggetto indicato dall'Amministrazione finanziaria quale amministratore di fatto di una società non ha necessariamente interesse attuale ad impugnare un avviso emesso contro la società: l'interesse personale sorge generalmente solo se l'azione esecutiva viene diretta contro il patrimonio del soggetto.
  • Per l'accertamento dell'esterovestizione prevale l'analisi sostanziale: la sede dell'amministrazione si identifica con il luogo dove si assumono le decisioni gestionali e strategiche concrete, non con la mera sede formale indicata negli atti.
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi fattuali (direttive, gestione contratti, rapporti bancari, uso di strumenti di lavoro) anche in mancanza di formale investitura societaria.
  • La presentazione tardiva delle osservazioni amministrative (oltre i termini previsti) rende meno efficace l'eccezione sul presunto mancato esame delle osservazioni nell'atto impositivo; la mancata esplicitazione della valutazione non comporta automaticamente nullità dell'avviso.
  • Il termine di 30 giorni per la decisione dopo udienza è ordinatorio nel processo tributario: il suo superamento non comporta, di per sé, nullità della decisione.
  • I proventi di illecita provenienza sono in linea generale imponibili come redditi diversi; l'esistenza di un provvedimento di sequestro/confisca escludente l'imponibilità è efficace solo se interviene nello stesso periodo d'imposta in cui i proventi sono stati conseguiti.
  • In società a base ristretta la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci è ammissibile; il socio può superarla solo con prove concrete che i maggiori redditi non siano stati distribuiti ma reinvestiti o accantonati.
  • I costi e le spese riconducibili a fatti che costituiscono reato sono indeducibili ai fini fiscali (art. 14 L. 537/1993, comma 4-bis).

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