Sentenza del 21/06/2023 n. 3726 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Credito già ammesso in via chirografaria dal giudice delegato già assoggettato ad imposta di registro proporzionale - Sentenza che ne riconosce la natura privilegiata - Mero mutamento della posizione nella graduatoria dello stato passivo - Imposta di registro in misura fissa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla modalità di tassazione dell'atto giudiziario (ordinanza/sentenza) che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, ha riconosciuto la natura privilegiata di un credito già ammesso in via chirografaria dal giudice delegato. L'Agenzia sosteneva che il provvedimento dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale (art. 8, lett. c), tariffa parte I) perché emesso in esito a giudizio contenzioso e contenente un accertamento sul credito; il Comune invece ha sostenuto che il provvedimento incide soltanto sul profilo qualitativo (posizione nella graduatoria dello stato passivo) mentre ammontare e titolo risultano già determinati dal decreto di ammissione, il quale è già stato assoggettato ad imposta proporzionale.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Commissione ha confermato che la sentenza/ordinanza che riconosce la natura privilegiata di un credito già ammesso chirografariamente è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), tariffa - parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, poiché incide solo sulla qualificazione del credito (posizione nella graduatoria) mentre ammontare e titolo erano già determinati dal decreto di ammissione, già tassato in misura proporzionale. Si è esclusa la duplicazione dell'imposta; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, tariffa - parte I, art. 8, comma 1, lett. d)
Applicata per tassare in misura fissa i provvedimenti giudiziari che non incidono su ammontare o titolo del diritto ma soltanto sul profilo qualitativo (es. riconoscimento di privilegio su credito già ammesso chirografario): la sentenza che modifica la graduatoria è quindi soggetta a imposta fissa.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, tariffa - parte I, art. 8, comma 1, lett. c)
Norma che prevede l'imposta in misura proporzionale per gli atti che disciplinano trasferimenti, costituzioni o accertamenti di diritti di contenuto patrimoniale (es. decreto di ammissione che determina ammontare e titolo del credito). La Corte esclude l'applicazione di questa lett. alla sentenza che modifica solo la natura del credito quando il titolo e l'ammontare sono già stati tassati.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, tariffa - parte I, art. 9
Richiamata come possibile fonte di tassazione proporzionale oggetto di esclusione: l'applicazione dell'art. 9 o dell'art. 8 lett. c) alla sentenza in esame determinerebbe duplicazione dell'imposta, contrastando con i principi costituzionali e la funzione dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Se un provvedimento giudiziale incide solo sulla qualificazione o sulla posizione in graduatoria di un credito già ammesso (cioè non determina titolo o ammontare), la tassazione è in misura fissa (art. 8, comma 1, lett. d)).
- Se l'atto che ha determinato l'ammontare e il titolo del credito è già stato assoggettato a imposta proporzionale, una successiva decisione che modifica soltanto la natura del credito non può essere nuovamente tassata in via proporzionale senza causare duplicazione dell'imposta.
- La qualificazione fiscale (fissa vs proporzionale) si basa sulla sostanza dell'intervento giudiziale: occorre verificare se l'atto comporta un accertamento/constituzione/trasferimento di diritti patrimoniali (tassazione proporzionale) o solo un effetto qualificatorio/organizzativo (tassazione fissa).
- Per evitare violazioni dei principi di eguaglianza, capacità contributiva e diritto di difesa, non si deve moltiplicare l'imposizione (nessuna tassazione duplicata per lo stesso rapporto sostanziale già disciplinato).
- In casi simili conviene verificare se esista un precedente provvedimento che ha già determinato titolo/ammontare: se esiste ed è stato tassato proporzionalmente, le impugnazioni o ordinanze successive tendevano ad essere tassate in misura fissa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 17750 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 457 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 551 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 3906 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →