Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2023 n. 3784 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Agevolazioni ed Esenzioni - Imu - Fabbricati destinati alla vendita - Mancata presentazione della denuncia - Non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 relativo a 320 unità immobiliari (omesso versamento). Il ricorrente sosteneva che gli immobili erano fabbricati 'merce' esenti dall'IMU in quanto di nuova costruzione/oggetto di interventi (restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione), destinati alla vendita, contabilizzati come rimanenze e non locati. Il Comune negava l'esenzione per omessa presentazione della denuncia IMU.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo il diritto all'esenzione IMU per gli immobili merce, compensando le spese tra le parti. I giudici hanno ritenuto che la mancata presentazione della denuncia non possa impedire il riconoscimento dell'agevolazione se sussistono e sono provati i requisiti sostanziali; eventuali sanzioni per omissione o ritardo della dichiarazione restano salve. Inoltre, poiché la decadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del DL n.102/2013 è stata abolita dalla L. n.160/2019, si applica il principio del favor rei.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 102/2013

    art. 2, comma 1 e comma 5-bis

    Art. 2 comma 1 prevedeva una decadenza legata alla mancata dichiarazione; comma 5-bis era utilizzato per giustificare l'interpretazione che condizionava benefici alla presentazione della denuncia. Il Collegio ha ritenuto che tali disposizioni non possano impedire il riconoscimento dell'esenzione quando sussistono i requisiti sostanziali, e che la decadenza debba essere considerata una sanzione impropria.

  • Legge n. 160/2019

    Ha abolito la decadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del DL n.102/2013; tale abrogazione ha efficacia retroattiva e comporta l'applicazione del principio favorevole al contribuente.

  • Decreto Legislativo n. 472/1972

    Il principio del favor rei, richiamato dall'art. 3, viene applicato per favorire il contribuente alla luce dell'abolizione della decadenza e delle disposizioni sanzionatorie mutate.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per i fabbricati destinati alla vendita (beni merce) spetta se sono dimostrati i requisiti sostanziali: fabbricati di nuova costruzione o oggetto di interventi (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione), destinati alla vendita, contabilizzati come rimanenze e non locati.
  • La mancata presentazione della denuncia IMU non può, di per sé, essere utilizzata per negare un beneficio sostanziale quando i requisiti sono provati; l'omissione può invece dar luogo a sanzioni per dichiarazione omessa o tardiva.
  • Se una norma che introduce una sanzione o una decadenza viene successivamente abolita, il principio del favor rei deve essere applicato, eventualmente con efficacia retroattiva, a favore del contribuente.
  • Le amministrazioni locali non possono sostituire i requisiti sostanziali con mere formalità regolamentari o procedurali per sottrarre diritti ai contribuenti; le condizioni richieste per l'esenzione devono essere previste dalla legge e non da atti regolamentari inconferenti.
  • Prassi consigliata per i contribuenti: nonostante la tutela sostanziale riconosciuta, è opportuno adempiere comunque agli obblighi dichiarativi per evitare sanzioni e per avere documentazione probatoria della sussistenza dei requisiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.