Sentenza del 22/06/2023 n. 3784 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed Esenzioni - Imu - Fabbricati destinati alla vendita - Mancata presentazione della denuncia - Non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 relativo a 320 unità immobiliari (omesso versamento). Il ricorrente sosteneva che gli immobili erano fabbricati 'merce' esenti dall'IMU in quanto di nuova costruzione/oggetto di interventi (restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione), destinati alla vendita, contabilizzati come rimanenze e non locati. Il Comune negava l'esenzione per omessa presentazione della denuncia IMU.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo il diritto all'esenzione IMU per gli immobili merce, compensando le spese tra le parti. I giudici hanno ritenuto che la mancata presentazione della denuncia non possa impedire il riconoscimento dell'agevolazione se sussistono e sono provati i requisiti sostanziali; eventuali sanzioni per omissione o ritardo della dichiarazione restano salve. Inoltre, poiché la decadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del DL n.102/2013 è stata abolita dalla L. n.160/2019, si applica il principio del favor rei.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 102/2013
art. 2, comma 1 e comma 5-bis
Art. 2 comma 1 prevedeva una decadenza legata alla mancata dichiarazione; comma 5-bis era utilizzato per giustificare l'interpretazione che condizionava benefici alla presentazione della denuncia. Il Collegio ha ritenuto che tali disposizioni non possano impedire il riconoscimento dell'esenzione quando sussistono i requisiti sostanziali, e che la decadenza debba essere considerata una sanzione impropria.
Legge n. 160/2019
Ha abolito la decadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del DL n.102/2013; tale abrogazione ha efficacia retroattiva e comporta l'applicazione del principio favorevole al contribuente.
Decreto Legislativo n. 472/1972
Il principio del favor rei, richiamato dall'art. 3, viene applicato per favorire il contribuente alla luce dell'abolizione della decadenza e delle disposizioni sanzionatorie mutate.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per i fabbricati destinati alla vendita (beni merce) spetta se sono dimostrati i requisiti sostanziali: fabbricati di nuova costruzione o oggetto di interventi (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione), destinati alla vendita, contabilizzati come rimanenze e non locati.
- La mancata presentazione della denuncia IMU non può, di per sé, essere utilizzata per negare un beneficio sostanziale quando i requisiti sono provati; l'omissione può invece dar luogo a sanzioni per dichiarazione omessa o tardiva.
- Se una norma che introduce una sanzione o una decadenza viene successivamente abolita, il principio del favor rei deve essere applicato, eventualmente con efficacia retroattiva, a favore del contribuente.
- Le amministrazioni locali non possono sostituire i requisiti sostanziali con mere formalità regolamentari o procedurali per sottrarre diritti ai contribuenti; le condizioni richieste per l'esenzione devono essere previste dalla legge e non da atti regolamentari inconferenti.
- Prassi consigliata per i contribuenti: nonostante la tutela sostanziale riconosciuta, è opportuno adempiere comunque agli obblighi dichiarativi per evitare sanzioni e per avere documentazione probatoria della sussistenza dei requisiti.
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