Sentenza del 22/06/2023 n. 1769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Accertamento - fallimento - notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta a seguito di otto cartelle di pagamento; il ricorrente deduceva che le cartelle, emesse per crediti formatisi in periodo anteriore o coincidente con la dichiarazione di fallimento, erano state notificate soltanto al curatore fallimentare e non anche alla società (poi tornata in bonis), con conseguente nullità/irritualità delle notifiche e di conseguenza dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La CTR originaria aveva confermato l'annullamento per difetto di notifica al fallito della maggior parte delle cartelle; la Corte di Cassazione annullò la sentenza e rimise la causa ad altra sezione della CTR per omessa pronuncia su punti probatori (in particolare sulla natura fidefacente degli avvisi di ricevimento). In seguito al rinvio la CTR, in riforma parziale della decisione appellata, ha rigettato il ricorso della società limitatamente alla cartella ritenuta correttamente notificata (quindi quella cartella resta valida e l'iscrizione ipotecaria permane per quel singolo credito) e ha confermato il resto della sentenza impugnata (quindi nullità/irritualità delle notifiche relative alle altre cartelle). L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali dei vari gradi; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
Principio secondo cui, per crediti anteriori o coincidenti con la dichiarazione di fallimento, l'azione tributaria deve considerare anche la posizione del fallito: è necessaria la notifica anche al fallito (perché non perde la qualità di soggetto passivo) oltre che al curatore, onde consentirgli di esercitare l'impugnazione in caso di inerzia degli organi fallimentari.
L'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso; pertanto la parte che ne contesti il contenuto deve proporre querela di falso per superarne la fede pubblica.
Corte Costituzionale, sent. n. 346/1998
In caso di notifica mediante deposito in Comune ex art. 140 c.p.c., l'affissione non è di per sé sufficiente: è necessaria la comunicazione successiva a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per garantire effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Cassazione, sentenze citate
es. Cass. n. 9434/2014; n. 4235/2006; n. 2910/2009; n. 14301/2003; n. 7874/2015
Giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio che stabilisce il principio della duplice notifica (curatore e fallito) per le cartelle relative a crediti maturati prima o nel periodo del fallimento e riconosce al fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, la legittimazione ad impugnare l'atto impositivo.
Giurisprudenza sulla soglia per iscrizione ipotecaria
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22859 del 26/09/2018
La non contestazione, da parte del contribuente, del mancato superamento della soglia minima per l'iscrizione ipotecaria impedisce al giudice di rilevarla d'ufficio: l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata.
Massime di principio
- Quando le cartelle di pagamento si riferiscono a crediti formatisi prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui questa è intervenuta, la notifica deve essere effettuata sia al curatore fallimentare sia al fallito (che conserva la qualità di soggetto passivo e può, nell'inerzia degli organi fallimentari, impugnare gli atti).
- L'avviso di ricevimento è atto pubblico e fa piena prova del contenuto e del luogo di consegna salvo querela di falso: chi contesta la relata/AR deve proporre querela di falso per superarne la presunzione di veridicità.
- La mera affissione di un atto a seguito di deposito in Comune non è sufficiente: è necessaria la comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento per rendere efficace la notifica ai fini della conoscenza.
- Se la notifica è irregolare (es. notificata solo al curatore mentre la società è tornata in bonis), le cartelle e le azioni successive (intimazioni, iscrizioni ipotecarie) possono essere dichiarate nulle/irregolari dal giudice tributario.
- Questioni probatorie sull'effettività della notifica devono essere affrontate dal giudice d'appello: l'omessa pronuncia su questioni decisive può essere motivo di annullamento da parte della Cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Eventuali eccezioni processuali rilevanti (es. mancato superamento della soglia per l'iscrizione ipotecaria) devono essere specificamente dedotte dalle parti; il giudice non le rileva d'ufficio nel processo tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2023Sentenza del 22/06/2023 n. 586 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 22 giu 2023Sentenza del 22/06/2023 n. 609 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 22 giu 2023Sentenza del 22/06/2023 n. 3784 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 3726 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 17750 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →