Sentenza del 21/06/2023 n. 17750 - Corte di Cassazione
Istanza di rimborso - IRPEG - Eccedenze dichiarazioni - Ritenute - Crediti d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Istanza di rimborso IRPEG per complessivi Euro 21.471.386,79 relativa all'anno 2000 e ad eccedenze 1997-1999 (ritenute subite e crediti d'imposta). L'Amministrazione ha respinto l'istanza; il nodo giuridico è se la comunicazione dell'Ufficio (esito favorevole della liquidazione del 2004) e/o la scadenza dei termini per l'accertamento e l'esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis equivalgano a riconoscimento del credito esposto in dichiarazione e quindi a inversione dell'onere della prova a favore del contribuente, ovvero se l'Ufficio possa ancora contestare il credito anche dopo la decadenza dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato il principio secondo cui l'Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, in quanto tali termini limitano il diritto dell'Ufficio a riscontrare i propri crediti ma non ad eccepire debiti; ha ritenuto che la comunicazione del 2004 non costituisse riconoscimento ricognitivo tale da invertire l'onere della prova. Di conseguenza è rimasto a carico della ricorrente l'onere di provare l'effettiva spettanza del credito e la Corte ha confermato l'accoglimento parziale operato in sede di merito (CTR) sulla base della documentazione prodotta. Il ricorso è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Principio 'quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum': i termini decadenziali per l'esercizio dell'azione operano limitatamente all'attività dell'amministrazione volta a riscontrare propri crediti, mentre non impediscono all'Amministrazione di eccepire debiti del contribuente.
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; il suo svolgimento senza rilievi non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione e non esclude la possibilità di contestazione anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento.
Riferimento ai termini per esercitare il potere di rettifica/accertamento; la scadenza di tali termini non implica necessariamente consolidamento del credito a favore del contribuente.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Prevede il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione a richieste di rimborso: l'inerzia può configurarsi come rifiuto tacito impugnabile, ma non come riconoscimento automatico del credito.
art. 6 Statuto dei diritti del contribuente (commi 2 e 5)
Richiamato in relazione all'obbligo di attivazione dell'Amministrazione; comunque la combinazione delle norme non trasforma l'inerzia in riconoscimento del credito, che richiede verifica positiva.
Regole sull'onere della prova: nei giudizi di rimborso grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
Obbligo di conservazione delle scritture contabili per 10 anni non esonera il contribuente dall'onere probatorio in giudizio; l'obbligo di conservazione è distinto dall'onere di produzione della prova.
Cass. Sez. U., n. 5069/2016 (giurisprudenza citata)
Principio risolutivo del contrasto giurisprudenziale: l'Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di accertamento; i termini decadenziali limitano l'attività dell'Ufficio in senso temporale ma non consolidano automaticamente crediti del contribuente.
Massime di principio
- Nei giudizi di rimborso il contribuente è attore sostanziale: grava su di lui l'onere di allegare e provare l'effettiva spettanza del credito richiesto.
- La scadenza dei termini per l'accertamento e l'esecuzione del controllo automatizzato senza rilievi non costituiscono di per sé riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione; l'Amministrazione può contestarlo anche successivamente.
- Solo una manifestazione esplicita e sostanzialmente vincolante dell'Amministrazione (riconoscimento formale e definitivo) può consolidare il credito; semplici comunicazioni di esito o la mancata rettifica non equivalgono sempre a tale riconoscimento.
- Eccezione: se il credito deriva dalla sottostima dell'imposta effettivamente dovuta (che integri evasione), il regime cambia e la possibilità di contestazione dell'Amministrazione può essere diversa.
- L'inerzia dell'Amministrazione può configurare silenzio-rifiuto impugnabile dal contribuente, ma non vale come riconoscimento automatico del credito; è quindi necessario promuovere il contenzioso per far valere l'istanza.
- L'obbligo di conservazione documentale (art. 2220 c.c.) non esonera il contribuente dall'onere probatorio: in caso di contestazione deve comunque produrre le prove della spettanza del credito, anche se taluni documenti siano in mano all'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 102 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 21 giu 2023Sentenza del 21/06/2023 n. 3726 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 457 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 551 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 20 giu 2023Sentenza del 20/06/2023 n. 3906 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →