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Sentenza

Sentenza del 22/06/2023 n. 609 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina (imposta di registro in misura fissa) ritenendo che i fabbricati censiti in D/10 non fossero pertinenze del terreno acquistato e che le aree circostanti fossero piazzali di manovra/aree di sedime non agricole.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello di XX riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Ha ritenuto sussistente il rapporto di pertinenzialità tra i fabbricati e il fondo agricolo (anche in considerazione della consistenza delle aree circostanti, della categoria catastale D/10 e dell'uso effettivo per lo stoccaggio delle uve), e ha quindi riconosciuto il diritto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi della disciplina sulla piccola proprietà contadina. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. L. 26 febbraio 2010, n. 25)

    "al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali... sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%"

    L'agevolazione opera per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici; pertanto, se i fabbricati sono pertinenze del terreno agricolo, l'agevolazione si applica anche al loro trasferimento.

  • art. 817 c.c.

    "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla cosa"

    La Corte utilizza la nozione civilistica di pertinenza per valutare il rapporto tra fabbricati e fondo: se i fabbricati sono destinati in modo durevole al servizio del fondo agricolo, assumono natura di pertinenze agevolabili.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato per richiamare il concetto di fabbricati strumentali all'attività agricola: i fabbricati funzionali all'attività agricola rientrano nella nozione di ruralità/strumentalità economico-funzionale.

  • D.L. n. 557/1993

    Richiamato per spiegare che l'iscrizione dei fabbricati rurali nel Catasto Urbano non comporta perdita della natura rurale o del vincolo di pertinenzialità con il terreno.

  • Ordinanza/Cassazione n. 3597/2021

    Giurisprudenza utilizzata per affermare che un fabbricato posseduto e utilizzato da chi coltiva i terreni è fiscalmente rurale e funzionale all'attività agricola, anche se oggettivamente non risulta pertinenziale; favorisce una lettura economico‑funzionale e produttiva della pertinenzialità.

  • Cassazione n. 2372/2016

    Sostiene che la classificazione catastale nel Catasto Urbano non determina la perdita del vincolo di pertinenzialità del fabbricato con il terreno agricolo.

Massime di principio

  • La pertinenzialità va valutata con criteri economico‑funzionali: un fabbricato è pertinenza se è destinato in modo durevole a servizio del fondo e aumenta la capacità produttiva del terreno (non basta la mera vicinanza).
  • La presenza della categoria catastale D/10 e l'uso effettivo agricolo (es. stoccaggio uve, locali di lavorazione) costituiscono elementi forti a favore del riconoscimento della pertinenzialità.
  • La registrazione del fabbricato nel Catasto Urbano non esclude di per sé la qualificazione rurale né il vincolo di pertinenzialità; occorre valutare destinazione d'uso reale e consistenza delle aree circostanti.
  • Il certificato di destinazione urbanistica che indica la zona come a prevalente destinazione agricola è un elemento probatorio rilevante: in zone agricole sono ammessi interventi solo funzionali all'attività agricola.
  • Per ottenere l'agevolazione della piccola proprietà contadina è necessario che l'acquirente sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (iscritto nelle gestioni previdenziali previste) e che l'atto riguardi terreni agricoli e relative pertinenze.
  • Documentazione utile in casi simili: piano urbanistico/certificato di destinazione urbanistica, modelli catastali/aggiornamenti (indicazione superfici e particelle), prova dell'uso effettivo agricolo dei fabbricati, iscrizione del soggetto come imprenditore agricolo.
  • Situazioni da evitare: aree effettivamente destinate a piazzali di manovra o aree di sedime senza rapporto funzionale con il fondo, oppure fabbricati autonomi rispetto al ciclo produttivo agricolo; in tali casi l'agevolazione può essere negata.

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